Amministratori

La militanza in un partito politico non impedisce la nomina nel nucleo di valutazione

di Pietro Alessio Palumbo

Non è incompatibile con la carica di componente del nucleo di valutazione la mera iscrizione del professionista a una formazione politica. L'adesione «ideale» alle scelte politico-ideologiche di un partito non presenta in sé un contenuto attivo e propositivo che può dare la possibilità di incidere sulle scelte della forza politica, plasmandone profilo, direzione e intensità d'azione.
Il Tar Campania con la sentenza n. 664/2020 ha chiarito che solo l'effettiva assunzione di cariche politiche o di incarichi di collaborazione e consulenza per conto del partito può concretamente determinare quel grado di influenza dell'impegno politico, sufficiente ad arrecare una significativa «frizione» con il principio di autonomia dei componenti dell'organismo «indipendente» di valutazione. L'ex militante di partito, già candidato eppure non eletto, non è un funzionario di partito, è compatibile.

La vicenda
Un professionista locale ha partecipato alla selezione indetta dal Comune per il conferimento dell'incarico di componente del nucleo di valutazione. Non essendo stato designato l'esperto ha fatto ricorso al Tar lamentando l'illegittimità del decreto sindacale di nomina del vincitore, il quale, a suo dire, alla data di pubblicazione dell'avviso di selezione, ricopriva la qualità di segretario della sezione locale di un noto partito politico. Dal che l'asserita incompatibilità con il ruolo e le funzioni di componente dell'organo di valutazione della performance del Comune.

La decisione
Le pubbliche amministrazioni nell'ambito della propria autonomia, hanno l'obbligo di dotarsi di strumenti idonei ad assicurare quattro forme di controllo:
• di regolarità amministrativa e contabile, al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
• di gestione, al fine di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa e di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
• valutazione delle prestazioni professionali del personale con qualifica dirigenziale;
• valutazione e controllo strategico, in ordine all'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
Per questi fini ogni amministrazione pubblica, deve dotarsi, singolarmente o in forma associata di un nucleo indipendente di valutazione della performance. A garanzia di autonomia, indipendenza e terzietà, i componenti del nucleo di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti alla designazione.
Il Tar partenopeo ha ritenuto che una pregressa «militanza» politica o partitica e persino la partecipazione a precedenti competizioni elettorali, tuttavia si badi non sfociate nella elezione del candidato, non comprovano l'effettiva sussistenza di incompatibilità ostative all'incarico di componente dell'organismo «indipendente» di valutazione.
A ben vedere, l'attuale inclusione dell'aspirante incaricato tra i semplici membri di una forza politica si sostanzia in una astratta condivisione degli ideali di partito, dei suoi principi. In altre parole il generico iscritto al partito non svolge un ruolo proattivo, diversamente da chi ricopre concrete cariche al suo interno o per suo conto ovvero ha assunto incarichi di collaborazione o consulenza col gruppo. Tutte funzioni che, diversamente dal caso analizzato, servono a formare e a informare delle scelte «politiche» del partito.

La sentenza del Tar Campania n. 664/2020

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