Amministratori

Canone di concessione sulle aree per l'impianto eolico, decide il giudice ordinario

di Antonio Nicodemo

Le controversie sulla misura del canone da corrispondere per la concessione delle aree necessarie alla realizzazione dell’impianto eolico sono devolute alla cognizione del Giudice ordinario.
Tanto è stato stabilito dal Tar Lazio, Roma, con la sentenza n. 3352/2020 dalla terza sezione.
Per il Giudice amministrativo, infatti, se in una controversia viene in rilievo la questione sulla debenza del canone alla data di stipula della concessione, con conseguente contestazione del rapporto debitorio, non trova applicazione il comma 1, lett. c) dell’art. 133 del Codice del processo amministrativo.
La richiamata norma assegna, infatti, alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni, con espressa esclusione di quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi.

La vicenda in esame
Con ricorso proposto innanzi al Tar del Lazio una impresa concessionaria ha chiesto l’accertamento del termine di decorrenza degli effetti della concessione a suo favore di uno specchio acqueo e area demaniale marittima, al fine di realizzare e mantenere un parco eolico off-shore per trenta anni.
La domanda proposta dalla ricorrente muove dal presupposto di fatto per cui alla medesima è stata rivolta la richiesta per il pagamento dei canoni concessori scaduti per gli anni 2017 e 2018, oltre che per il periodo dal 3 novembre al 31 dicembre 2016, per un totale di 250.000 euro.
All’esito del contenzioso il Tar ha dichiarato inammissibile il ricorso sul presupposto che la problematica doveva essere devoluta alla cognizione del Giudice Ordinario.

L’iter logico argomentativo seguito dal Tar Lazio
Le conclusioni cui è giunto il Tar Lazio con la sentenza oggetto del presente commento sono il risultato del seguente inter logico argomentativo.
La controversia verte sulla debenza del canone alla data di stipula della convenzione di concessione, con conseguente contestazione del rapporto debitorio.
Ciò posto occorre dunque partire dall’art. 133 del c.p.a. nella parte in cui al comma I, lettera c), assegna alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni, ma con espressa esclusione di quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi.
La univoca e condivisibile giurisprudenza in materia afferma, sul punto, che ai sensi di detta norma è attribuita alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ogni controversia relativa ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici, mentre alla giurisdizione ordinaria le sole controversie che abbiano un contenuto meramente patrimoniale, con esclusione, quindi, di quelle che coinvolgano l'esercizio di poteri discrezionali, anche inerenti alla determinazione del canone, dell'indennità o di altri corrispettivi.
Il Giudice amministrativo è, pertanto, il Giudice esclusivo delle controversie afferenti le concessioni di servizi pubblici, cioè di tutte le controversie che, in qualche modo, attengano al rapporto concessorio, incidendo sulla durata o sull'esistenza stessa, nonché sulla sua rinnovazione.
Tra tali controversie, sono certamente ricomprese anche quelle che hanno ad oggetto atti di decadenza per inadempimento del concessionario.
Alla luce di detto ragionamento per il Tar Lazio, dunque, esula dalla giurisdizione amministrativa la controversia che – come quella esaminata – abbia ad oggetto esclusivamente il corrispettivo dovuto dal concessionario, nelle quali non venga in rilievo l'esercizio di poteri pubblicistici dell'autorità concedente.

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