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Il consigliere non vedente ha diritto alla copia cartacea dei documenti online sul sito del Comune

di Pietro Alessio Palumbo

La richiesta di un consigliere comunale di copie cartacee degli atti già pubblicati sul sito web del Comune, ed eventualmente trasmissibili per posta elettronica, deve comunque essere accolta dall'ente che è tenuto a rilasciare le copie se l'istanza è oggettivamente fondata sulla difficoltà a utilizzare gli strumenti informatici.
Con la sentenza n. 393/2020 il Tar Veneto ha chiarito che il digital divide è ancora molto marcato nel nostro Paese potendo essere legato a età, competenze digitali, ragioni di tipo geografico, disabilità. E ciò legittima la deroga al rispetto del principio di economicità della Pa poiché diversamente risulterebbe leso il superiore principio di uguaglianza. Una violazione ancor più grave nel caso di diritto all'informazione del rappresentante di un corpo elettorale locale.

La vicenda
Un consigliere comunale non vedente ha chisto al Comune copia cartacea di alcune determinazioni dirigenziali. Il Comune ha negato il rilascio motivando che si trattava di atti pubblicati sul sito web dell'ente: atti accessibili senza necessità di copia cartacea. Il Consigliere è ricorso al TAR chiarendo che in mancanza di rilascio di copia cartacea elaborabile attraverso un semplice scanner e un programma di sintesi vocale, avrebbe dovuto sopportare il costo di un «salato» screen reader di documenti digitali.

La decisione
Il consigliere comunale gode di ampio diritto di accesso agli atti che possano essere di utilità all'espletamento del suo mandato rappresentativo, al fine di permettergli di valutare con pienezza di cognizione, la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'ente. Non sono invece coerenti richieste che per il numero degli atti richiesti e per l'ampiezza della loro formulazione, si traducano in un eccessivo e minuzioso controllo dei singoli atti in possesso degli Uffici: nel caso in esame il consigliere ha circoscritto la richiesta a copia che benché cartacea era tuttavia di atti specifici e puntuali. Inoltre il diritto al rilascio di copia cartacea deve essere riconosciuto solo a condizione che la relativa richiesta venga giustificata da motivi seri che rendano impossibile o significativamente difficile il pieno esercizio del diritto all'informazione.
Dalla lettura delle norme sulla economicità di gestione non è corretto ricavare implicitamente il principio che qualora si tratti di atti reperibili nel sito web del Comune, o di atti che l'ente è disposto a trasmettere per posta elettronica, venga meno l'obbligo di rilasciare la copia cartacea. Una simile conclusione, nonostante comporti costi pubblici, è dovuta al pesante problema del digital divide: una larga parte della popolazione per ragioni di età, di tipo economico o sociale, per la mancanza di competenze digitali o disabilità, ovvero ancora per ragioni di tipo geografico a causa del mancato accesso alle infrastrutture necessarie, non ha la possibilità di avvalersi della rete internet.
In altre parole il rilascio della copia cartacea in luogo dell'indicazione di dove reperire sul sito web il documento richiesto o della trasmissione di una copia digitale, è doveroso (solo) quando il richiedente, ancor più se qualificato da funzioni di rappresentanza democratica, comprovi seri ostacoli nell'utilizzo degli strumenti informatici. A ben vedere nel caso in esame il carattere ragionevole e proporzionato della richiesta è in tutta evidenza comprovato anche dal fatto che il Consigliere non vedente ha ripetutamente manifestato la disponibilità a farsi carico di risme di carta e toner per il rilascio delle copie cartacee.

La sentenza del Tar Veneto n. 393/2020

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