Amministratori

Accesso agli atti, «no» alle credenziali protocollo e contabilità ai consiglieri comunali

di Pietro Alessio Palumbo

Il Tar Sicilia, con la sentenza 926/2020, serra il freno e ribalta i recenti orientamenti dei Tar Campania, Basilicata e Sardegna: un secco no all'accesso informatico ai programmi di contabilità e protocollo del Comune da parte dei consiglieri comunali.
Dotare i consiglieri di credenziali d'accesso, sia pure ai soli dati di sintesi, consentirebbe loro di accedere alla generalità dei documenti. Permettendogli di allestire una sorta di «monitoraggio esplorativo» permanente e assoluto sull'attività degli uffici eccedendo dalle funzioni proprie di questa forma di controllo che fa capo ai consiglieri quali rappresentanti della collettività locale.
In questa prospettiva la modalità telematica è sproporzionata allo scopo concreto dell'istituto essendo il Comune (già) tenuto a consentire ai consiglieri la «visione» del singolo atto richiesto, ovvero semmai a rilasciare «stampa cartacea» dei relativi dati di sintesi.

La vicenda
Alcuni consiglieri hanno richiesto l'accesso generalizzato agli atti comunali mediante rilascio di apposite credenziali per i programmi di protocollo informatico e di contabilità dell'ente. La motivazione addotta alla richiesta è stata quella di poter esercitare le funzioni di indirizzo e controllo sull'operato della maggioranza e su tutti gli atti comunali. In difetto di riscontro nei termini di legge i consiglieri hanno presentato ricorso al Tar.

La decisione
I consiglieri comunali e provinciali, per l'effettivo esercizio della loro funzione, hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'ente e di ottenere copia degli atti deliberativi. Limiti all'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri possono rinvenirsi, per un verso, nel fatto che esso deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici e, per altro verso, che esso non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative.
I consiglieri hanno chiesto l'accesso mediante rilascio di user id e password, a questo riguardo il Tar Sicilia ha evidenziato di conoscere bene il recente, consolidato orientamento di altri Tar secondo cui il progressivo processo di digitalizzazione della Pa sarebbe giunto a legittimare il diritto del consigliere di soddisfare le sue esigenze conoscitive istituzionali anche attraverso l'ingresso da remoto al protocollo informatico e al sistema informatico contabile. Tuttavia niente da fare, il Tar siciliano non si è lasciato persuadere da questa prospettiva di veduta.
I giudici amministrativi hanno motivato che il diritto in questione non può estendersi fino a una «ispezione universale» sull'attività degli organi decidenti, deliberanti e amministrativi del Comune.
In particolare, quanto al programma di gestione contabile si consentirebbe ai consiglieri una forma di accesso diretto e incessante sull'attività degli uffici con finalità essenzialmente investigative o forse a ben vedere persino inquisitorie.
Quanto invece al rilascio delle credenziali per l'accesso al programma di protocollo informatico, questa consegna si tradurrebbe in un accesso indiscriminato a tutti i dati della corrispondenza in entrata e uscita. Una ipotesi abnorme rispetto alle esigenze conoscitive sottese al diritto d'informazione in esame essendo l'amministrazione comunale regolarmente obbligata a consentire ai Consiglieri di visionare l'atto specificamente richiesto, nonché a rilasciare loro copia cartacea (stampa) dei dati di sintesi del protocollo informatico (numero di registrazione al protocollo, data, mittente, destinatario, modalità di acquisizione, oggetto).

La sentenza del Tar Sicilia n. 926/2020

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