Amministratori

Danno erariale al dirigente che assume senza bilancio consolidato

di Claudio Carbone

Con la sentenza n. 41/2020 la Corte dei conti Marche ha sanzionato dei dirigenti comunali per delle assunzioni disposte in mancanza dell'approvazione del bilancio consolidato, quantificandone il danno erariale. La fattispecie dannosa accertata è il mancato rispetto degli obblighi contenuti nell'articolo 9, comma 1-quinquies del Dl 113/2016, che dispone l'impossibilità per gli enti territoriali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione di una serie di atti contabili, fra cui anche l'approvazione del bilancio consolidato, il cui termine è fissato al 30 settembre di ogni anno, come previsto dall'articolo 151, comma 8, del Tuel.

La Corte ha specificato che per gli enti inadempienti ricorre un preciso divieto legale di assunzione ancor più pregnante se si pensa che lo stesso ha a oggetto anche la stipula di contratti di servizio; la preclusione ha carattere assoluto e inderogabile, a tal punto che la giurisprudenza ha ritenuto anche impossibile, per le amministrazioni inadempienti, procedere all'acquisizione di personale in comando da altra amministrazione. Inoltre, la sanzione si realizza con un «blocco» delle rispettive risorse, le quali, nell'arco temporale che si dispiega dalla scadenza dei termini per l'approvazione dei documenti contabili fondamentali indicati dal legislatore e fino al momento dell'approvazione «tardiva», non possono essere impiegate; il divieto opera a prescindere dal titolo contrattuale in concreto adottato per le «assunzioni» (a tempo indeterminato, a termine, eccetera), e dal tipo di attività (amministrative o a esse estranee) che il nuovo contingente di personale è chiamato a espletare.

Nel rispetto di queste condizioni preliminari, le assunzioni di personale a tempo indeterminato devono poi realizzarsi ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019. In sintesi, i Comuni possono procedere in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino a una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

La sentenza della Corte dei Conti Marche n. 41/2020

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