Amministratori

Nucleo di valutazione, sulla cessazione dell'incarico per inadempimento decide il giudice ordinario

di Aldo Milone

Con la sentenza n. 1682/2020, il Tar della Campania interviene sul riparto di competenza giurisdizionale in merito alle controversie che riguardano gli incarichi conferiti ai componenti del nucleo di valutazione, e segnatamente in ordine ai provvedimenti con cui un ente locale dispone la cessazione dell'incarico.

Natura dell'incarico
Il componente del nucleo di valutazione (o dell'Oiv) è una figura riconducibile al genus del «funzionario onorario». L'ente instaura con questi un rapporto giuridico di servizio onorario la cui investitura determina l'inserimento del soggetto nell'organizzazione amministrativa e suo il diritto di esercitare la sfera di attribuzioni relative all'organo cui è preposto. L' investitura è, al contempo, la fonte del dovere di espletare le specifiche funzioni posto in capo al funzionario onorario, che altrimenti – non essendo parte di un rapporto di impiego con la Pa – non sarebbe obbligato a prestare servizio a favore dell'ente.

Riparto di giurisdizione
Alle controversie riguardanti l'instaurazione e la cessazione dell'incarico di funzionario onorario non si applicano le norme in tema di pubblico impiego. Ne deriva che la giurisdizione su di esse è da ripartirsi fra giudice ordinario e amministrativo in conseguenza della natura della posizione giuridica fatta valere in giudizio, attribuendosi al primo magistrato le cause aventi ad oggetto un diritto soggettivo e al secondo quelle concernenti un interesse legittimo (Cassazione a sezioni unite, sentenza n. 14954/2011). Al riguardo, occorre distinguere le controversie che ineriscono all'atto di conferimento dell'incarico da quelle che attengono alle posizioni soggettive nascenti dall'atto di investitura.
Siccome la preposizione alla titolarità del munus onorario costituisce tipica espressione di cura dell'interesse pubblico, riconducibile alla potestà di auto-organizzazione, allora il provvedimento con cui viene costituito il rapporto di servizio rientra nella generale giurisdizione amministrativa di legittimità (Consiglio di Stato, sentenza n. 6692/2012).

Competenza del giudice ordinario
Discorso diverso vale con riferimento alla fase successiva al conferimento dell'incarico e alle pretese derivanti dalla dinamica del rapporto. In particolare, si pone la questione circa l'esatta qualificazione della posizione soggettiva nell'ipotesi che venga in controversia – come nel caso di specie – il corretto adempimento dei doveri d'ufficio.
Secondo il Tribunale campano, la posizione dei titolari dell'incarico di componente del nucleo valutativo assume il carattere del diritto soggettivo ogni volta che sia contestato un inadempimento agli obblighi assunti con l'atto di conferimento (nella causa in rassegna: omesso espletamento dei controlli strategici e di gestione).
In realtà, in questi casi, non si tratta di effettuare una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato, ovvero di far valer vizi originari incidenti sul provvedimento di nomina o contrasto con l'interesse generale alla prosecuzione dell'incarico, ma di valutare la (in)osservanza degli obblighi assunti o imposti contestualmente all'erogazione del servizio. Conseguentemente, l'atto che dispone la cessazione dell'incarico, a prescindere dal nomen attribuito (in specie: revoca), non si configura come provvedimento derivante dall'esercizio del potere autoritativo di autotutela, ma quale atto unilaterale di risoluzione del rapporto per inadempimento, che incide sulla posizioni di diritto soggettivo alla conservazione dell'ufficio. Diretto corollario è, dunque, l'assegnazione della controversia alla giurisdizione ordinaria.

La sentenza del Tar della Campania n. 1682/2020

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