Amministratori

Nullo il voto al candidato se la preferenza è nel riquadro della lista concorrente

di Ulderico Izzo

Il Consiglio di Stato con la sentenza n.2911/2020, pronunciandosi in tema di contenzioso elettorale, ha chiarito che, nell’ambito dei Comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti, è affetto da nullità il voto espresso a favore di un candidato la cui preferenza è stata riportata nel riquadro di un’altra lista, senza che questa sia stata contrassegnata.

Il fatto
Un candidato alla carica di Sindaco, nelle ultime consultazioni elettorali amministrative, ha proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Molise e, assumendo l’erroneità dell’esito elettorale, ha chiesto la correzione del risultato, in quanto ha assunto che cinque voti, da assegnarsi alla propria lista, sarebbero stati erroneamente dichiarate nulli.
Il Tar molisano ha respinto il ricorso ritenendo corretta la dichiarazione di nullità dei voti contestati; la sentenza di primo grado è stata integralmente confermata dal Consiglio di Stato con la decisione in rassegna.

La decisione
L’appellante ha contestato che cinque schede elettorali, prive di qualsivoglia contrassegno su entrambe le liste, recavano preferenze per un candidato Consigliere espresse, non nello spazio della lista di appartenenza, ma nello spazio della lista antagonista, e sostiene che i voti espressi in questo modo non dovessero essere dichiarati nulli per il principio del favor voti costantemente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa.
L’assunto dell’appellante non è stato condiviso perché è evidente che l’indicazione della preferenza nominativa dei candidati appartenenti ad una lista nel riquadro riservato ad un’altra, in una competizione elettorale alla quale concorrono solo due liste, non consente di assegnare il voto alla lista di detti candidati, in assenza di un contrassegno su questa lista, per l’insanabile contraddizione tra l’espressione della preferenza di detti candidati nel riquadro riservato all’unica lista avversaria.

Conclusioni
Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha valutato la peculiarità del voto nel sistema elettorale per i Comuni inferiori a 15 mila abitanti, per i quali non è previsto il voto disgiunto.
In tal caso il voto non deve essere affetto da contraddittorietà.

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