Amministratori

Procedimenti amministrativi, ridotti i tempi dell'autotutela per l'annullamento d'ufficio

di Manuela Sodini

Fra le misure per la semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza Covid-19, il Dl Anticrisi contiene una deroga alla legge 241/1990 finalizzata ad accelerare le procedure e rimuovere ogni ostacolo burocratico nella vita di cittadini e imprese. In particolare, la misura di semplificazione indicata alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 264 riduce i tempi dell'autotutela dell'amministrazione sotto l'aspetto dell'annullamento d'ufficio da un termine massimo ragionevole di 18 mesi a 3 mesi.

La deroga vale per il periodo dall'entrata in vigore del decreto 34/2020 (19 maggio 2020) e si estende fino al 31 dicembre 2020.

Oggetto sono i provvedimenti amministrativi illegittimi (articolo 21-octies della legge 241/1990), adottati in relazione all'emergenza Covid-19, che possono essere annullati d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il termine di tre mesi, in deroga all'articolo 21-nonies, comma 1, della legge 241/1990.

Il termine decorre dalla adozione del provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso.

Come noto, è annullabile, in base all'articolo 21-octies, il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

L'articolo 21-nonies stabilisce che il provvedimento amministrativo illegittimo per violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque, non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato mediante silenzio assenso.

La disposizione in oggetto (articolo 21-nonies), quanto ai tempi per l'annullamento in autotutela, è stata modificata ad opera dell'articolo 6 della legge 124/2015 che ha quantificato espressamente il termine «ragionevole».

Con l'espressione «termine ragionevole» si intende un periodo comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato mediante silenzio assenso.

In linea all'articolo 21-nonies della legge 241/1990, la lettera b) del comma 1 dell'articolo 264 del decreto 34/2020 precisa poi che resta salva l'annullabilità d'ufficio anche dopo il termine di tre mesi qualora i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato.

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