Amministratori

Acqua pubblica, la verifica della potabilità non spetta al sindaco

di Pietro Verna

Il giudizio di idoneità sull'acqua destinata al consumo umano non spetta al Comune, ma all'autorità sanitaria locale territorialmente competente. Lo ha previsto il decreto legislativo 31/2001 «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano», concernente tutte le acque potabili destinate sia alla preparazione di cibi e bevande o ad altri usi in ambito domestico sia alle attività delle imprese alimentari, a prescindere dalla loro origine o dal tipo di fornitura.
In questi termini, il Tar Campania con la sentenza n. 415/2020 ha respinto il ricorso proposto dal proprietario di un immobile da destinare a struttura di accoglienza di richiedenti asilo contro il silenzio inadempimento serbato dal Comune sulla diffida volta al rilascio dell'attestazione di potabilità dell'acqua fornita all'immobile da un'azienda multiservizi (la rete idrica comunale non era presente in loco).

La pronuncia
Diversamente da quanto ha sostenuto il ricorrente, secondo cui l'ente locale avrebbe violato l'obbligo di concludere il procedimento (articolo 2 legge n. 241 del 1990), il Tribunale amministrativo regionale ha ritenuto questo obbligo insussistente.
Ha infatti evidenziato che il sistema di controllo sulle acque destinate all'uso umano (articoli 4,7, 8 e 10 del Dlgs 31/2001) è articolato su due livelli: uno interno e l'altro esterno. I controlli interni sono quelli che il gestore del servizio idrico (ossia il soggetto fornitore di acqua a terzi, attraverso impianti idrici autonomi o cisterne) è tenuto a effettuare, onde assicurare la qualità dell'acqua, concordando eventualmente con l'Asl i punti di prelievo e la frequenza delle verifiche, nonché eseguendo analisi presso laboratori propri o in convenzione. Mentre i controlli esterni sono quelli che l'Asl, anche con l'avvalimento delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, è chiamata a eseguire sulla filiera idro-potabile (captazione, adduzione, produzione, trattamento, distribuzione, stoccaggio e gestione delle acque), al fine di garantire che l'acqua erogata dai gestori soddisfi i requisiti di legge, sulla base di programmi elaborati secondo i criteri generali dettati dalle Regioni, «in ordine all'ispezione degli impianti di distribuzione, fissazione dei punti di prelievo dei campioni da analizzare e alle frequenze dei campionamenti».
In particolare il Dlgs 31/2001 ha stabilito che i programmi di controllo per le acque destinate al consumo umano devono:
• verificare che le misure previste per contenere i rischi per la salute umana siano efficaci e che le acque siano salubri e pulite nel punto in cui i valori devono essere rispettati;
• mettere a disposizione le informazioni sulla qualità dell'acqua al fine di dimostrare che i parametri microbiologici (escherichia coli, enterococchi eccetera) e chimici (arsenico, mercurio eccetera) siano stati rispettati;
• individuare le misure più adeguate per mitigare i rischi per la salute umana.
Fermo restando che nel caso in cui le acque non corrispondano ai parametri microbiologici e chimici prescritti, l'Asl ha l'obbligo di comunicare al gestore l'avvenuto superamento e di proporre al sindaco l'adozione degli eventuali provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica, «tenuto conto […] dei potenziali rischi per la salute umana nonché dei rischi che potrebbero derivare da un'interruzione dell'approvvigionamento o da una limitazione di uso delle acque erogate» (articolo 10).
Disciplina da cui il Tar campano ha dedotto che né il primo né il secondo dei suindicati livelli di controllo è di competenza del Comune: «non i controlli interni, che spettano al soggetto fornitore di acqua potabile […], né i controlli esterni, che spettano all'Asl».
È competenza invece del sindaco il potere/dovere di adottare misure contingibili e urgenti volte a eliminare il rischio del superamento dei parametri sopra indicati (Cassazione, sentenza n. 12147/2019). Nella fattispecie il Supremo Collegio ha ritenuto responsabile del reato di rifiuto di atti d'ufficio (articolo 328, primo comma, del codice penale), e non dell'illecito amministrativo previsto dall'articolo 19 del Dlgs 31/2001, la condotta inerte di un sindaco che, a fronte di una situazione potenzialmente pregiudizievole per la salute pubblica in relazione all'assenza dei requisiti previsti per la potabilità dell'acqua, aveva omesso di ordinare la sospensione della distribuzione dell'acqua, nonostante le ripetute segnalazioni pervenutegli dall'autorità sanitaria.

La sentenza del Tar Campania n. 415/2020

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