Amministratori

Illegittima la revoca dell'incarico all’assessore solo per una generica rottura del rapporto fiduciario

di Daniela Dattola

Il provvedimento con cui il Sindaco, ex articolo 46 comma 4, Dlgs 267/2000 (Tuel), revoca l’incarico ad un Assessore, fondandolo sulla motivazione, generica, esclusiva ed esternata in una relazione allegata agli scritti difensivi del Comune, della sopravvenuta rottura del rapporto fiduciario sotteso al mandato assessorile, difetta di motivazione.
Pertanto, esso è illegittimo e va annullato, ex articolo 3 comma 1, Legge 241/1990.
Lo ha deciso il Tar Campania - Napoli, sezione I, sentenza 1966/2020.

Il caso
Un Assessore del Comune di Napoli, all’esito di una competizione elettorale, è stato proclamato Consigliere di un altro Comune e si è visto revocare l’incarico assessorile nel Comune partenopeo.

Il motivo di ricorso
Avverso il provvedimento di revoca, motivato sulla base dell’articolo 35 del Regolamento della Municipalità di Napoli, secondo cui “la carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere”, l’istante ha interposto ricorso, lamentando, tra l’altro, il difetto di motivazione del provvedimento per sé sfavorevole.

La sentenza
Il Tar ha accolto l’impugnazione, rilevando che:
-    in generale, il provvedimento scrutinato ha carattere ampiamente discrezionale, ben potendo il Sindaco effettuare le più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa da porre a base della decisione, “… che possono consistere nella prospettazione sia di esigenze di carattere generale, quali ad esempio rapporti con l'opposizione o rapporti interni alla maggioranza …, sia di particolari esigenze di maggiore operosità ed efficienza di specifici settori dell'amministrazione locale, sia di valutazione afferenti all'affievolirsi del rapporto fiduciario tra il capo dell'amministrazione e il singolo assessore” (confronta, per tutti, Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 209/2007);
-   la Pa, tuttavia, poiché il provvedimento in questione rientra tra quelli amministrativi e non tra quelli politici, deve sempre motivarlo, non potendo “…omettere qualsivoglia riferimento alle ragioni logico - giuridiche del provvedimento di secondo grado … ”;
-  nel caso in questione, detto obbligo di legge non è stato assolto, visto che la revoca è stata fondata sull’elencazione del predetto articolo 35 del Regolamento della Municipalità di Napoli;
-   a riprova di quanto sopra, è condivisibile il contenuto del parere numero 3376 /2008 del Consiglio di Stato, sezione I consultiva, secondo cui “…il quadro normativo di riferimento (articolo 64 comma 1, Tuel, per il quale si ha che la carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere comunale, ndr) non prevede espressamente l'incompatibilità tra consigliere comunale ed assessore esterno di altro Comune, limitandosi a sancire quella tra le due cariche nell’ambito della medesima giunta”;
-   detta asserzione non è però stata confutata giudizialmente dal Comune di Napoli che, anzi, ha difeso la revoca a causa del venir meno del rapporto fiduciario con l’Assessore per le ragioni sopra riportate e contenute in una relazione a firma del Presidente della Municipalità allegata agli scritti difensivi;
-   tale nota non può però integrare l’obbligo motivazionale del provvedimento impugnato, “… attesa la portata precettiva del divieto di integrazione postuma della motivazione mediante atti processuali o scritti difensivi …” (confronta, specialmente, Tar Lazio – Roma, sezione I bis, sentenza numero 1572/2020).

Conclusioni
Per i motivi sopra indicati, la sentenza in rassegna ha perciò accolto la censura relativa al difetto di motivazione del provvedimento impugnato, annullandolo e disponendo la reintegrazione dell’istante nell’incarico di Assessore al Comune di Napoli precedentemente ricoperto.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©