Amministratori

Nel verbale dell'adunanza dei Presidenti di seggio non va indicata l'ora di chiusura delle operazioni elettorali

di Ulderico Izzo

Il Tar Campania, con la sentenza n.1849 depositata lo scorso 18 maggio, ha stabilito il principio di diritto secondo cui la mancata indicazione degli orari rispettivi di scioglimento dei seggi e di inizio della adunanza dei Presidenti non rende nullo l'intero procedimento elettorale, poiché non mette in dubbio la continuità temporale e successiva tra le operazioni di scrutinio e la formalizzazione dei loro esiti.

Il fatto
In un Comune della provincia sannita, si sono svolte, nel maggio 2019, le elezioni amministrative per l’elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale.
Un candidato alla carica di Sindaco, risultante non eletto, ha impugnato dinanzi alla giustizia amministrativa, tra l’altro, il verbale di proclamazione, formato dall'adunanza dei Presidenti delle Sezioni, ritenendo questi privi dell’indicazione dell’orario di scioglimenti dei seggi, cosa che avrebbe reso nullo l’intero procedimento elettorale.
Il Tar del Capoluogo campano non ha ritenuto valide le argomentazioni del ricorrente ed ha rigettato il ricorso.

La decisione
Il Giudicante ha sostenuto la legittimità del verbale di scioglimento dei seggi, basando le sue conclusioni sul principio consolidato della giurisprudenza amministrative, secondo cui la verbalizzazione di operazioni procedimentali ha funzione strumentale e di carattere probatorio delle operazioni svolte.
Le irregolarità o le eventuali carenze ivi riscontrate non sono di per sé idonee ad inficiare la procedura qualora non sia stato provato che detta funzione che sia stata compromessa.Il verbale, infatti, non è atto collegiale ma solo un documento che attesta, con le dovute garanzie legali, il contenuto della volontà collegiale.
La giurisprudenza ritiene che il verbale è insuscettibile di invalidare le operazioni dell'organo collegiale quando queste si siano svolte regolarmente e dall'intestazione dell'atto risulti la presenza anche dei componenti della commissione che non hanno sottoscritto il verbale.

Conclusioni
Il principio sopra enucleato, applicato rigorosamente al procedimento elettorale, permette di evidenziare che, in presenza di un contenzioso elettorale, occorre garantire la corretta manifestazione della libera espressione di voto, con la conseguente doverosa interpretazione del quadro normativo rivolto alla primaria esigenza di conservare il risultato finale della votazione conforme alla volontà espressa dal corpo elettorale.Pertanto, è da ritenere che producano effetto invalidante solo quelle anormalità procedimentali che impediscano l'accertamento della regolarità delle operazioni elettorali con diminuzione delle garanzie di legge.
Le altre anormalità, invece, quali le omissioni di adempimenti formali, costituiscono delle mere irregolarità tutte le volte che non incidano negativamente sulla finalità che il procedimento persegue, id est l'autenticità, la genuinità e la correttezza degli adempimenti.

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