Amministratori

La sospensione non blocca gli accertamenti dei Comuni

Divieto di notifica delle ingiunzioni fiscali fino alla fine di agosto ma via libera agli accertamenti esecutivi dei Comuni. La sospensione dei termini delle attività di controllo, prevista nell'articolo 67 del decreto «Cura Italia» (decreto legge 18/2020), inoltre, comporta un differimento di tutti i termini di decadenza e prescrizione. Sono le importanti indicazioni del Mef sugli effetti dei decreti dell'emergenza sulle entrate comunali, contenute nella risoluzione n. 6/Df, di ieri.

Gli effetti della sospensione

Ai sensi dell'articolo 67, comma 1, del Dl 18/2020, i termini delle attività di controllo sono sospesi nel periodo tra l'8 marzo e il 31 maggio. Tale sospensione, che comunque non impediva il compimento di attività da parte degli enti impositori, non ha cessato del tutto i suoi effetti. In sintonia con la circolare n. 10/2020 dell'agenzia delle Entrate, il ministero dell’Economia conferma che anche per le entrate locali la stessa comporta ope legis il corrispondente differimento dei termini decadenziali e prescrizionali. La precisazione è di particolare rilievo per il mondo dei tributi comunali che non è destinatario di alcuna proroga espressa. Ne consegue, tra l'altro, che i termini in scadenza a fine anno potranno beneficiare di un allungamento pari a 85 giorni.

Il documento di prassi prende quindi in esame il dettato dell'articolo 68 del decreto 18/2020, dopo le modifiche del decreto Rilancio (Dl 34/2020). Nel primo comma di tale articolo è disposta la sospensione dei versamenti in scadenza tra l'8 marzo e il 31 agosto 2020 rivenienti da cartelle, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito. Si richiama inoltre il testo integrale dell'articolo 12, del decreto legislativo 159/2015. Secondo quanto rilevato dalla circolare n. 5/2020 delle Entrate, gli accertamenti esecutivi interessati dalla sospensione sono solo quelli già affidati all'agente della riscossione, alla data dell'8 marzo scorso. Il rinvio all'articolo 12 del Dlgs 159/2015, inoltre, comporta il divieto di notificare le cartelle di pagamento durante il periodo di moratoria. Va altresì ricordato che da tale divieto, l'Ader, nelle sue Faq, ha desunto la preclusione ad attivare nuove azioni esecutive nonché ad adottare nuove misure cautelari (fermi amministrativi e ipoteche).

Stop alle ingiunzioni

Nel secondo comma del citato articolo 68 del decreto Cura Italia, infine, è stabilito che le previsioni del primo comma del medesimo articolo si applichino anche alle ingiunzioni ed agli accertamenti esecutivi emessi dagli enti territoriali. Al riguardo, si ricorda che, a decorrere dal primo gennaio, la legge di bilancio 2020 ha esteso alle entrate comunali l'istituto già operante per l'Agenzia delle Entrate (articolo 29, DL n. 78/2010).

Sul punto, la risoluzione in commento osserva, condivisibilmente, che la lettura sistematica dei primi due commi del menzionato articolo 68 induce a ritenere che il divieto di notifica delle cartelle debba valere anche per le ingiunzioni fiscali. La disciplina di legge, infatti, intende mettere sullo stesso piano la riscossione erariale e quella locale. Ne consegue che fino al 31 agosto prossimo non possono essere notificate le ingiunzioni di pagamento delle entrate comunali. Passando agli accertamenti esecutivi, il Mef rileva che il riferimento recato nell'articolo 68, secondo comma, del decreto Cura Italia, è rivolto unicamente agli atti già divenuti esecutivi all'8 marzo scorso. Ne deriva che nulla vieta ai comuni di notificare i nuovi atti impoesattivi durante il periodo di sospensione, atteso che essi sono, per l'appunto, esclusi dalla previsione in esame.

La risoluzione n. 6/Df /2020

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©