Appalti

Il Consiglio di Stato conferma: per il supporto alla riscossione non serve l’iscrizione all’Albo

di Vincenzo Rutigliano

Non è necessaria l'iscrizione all'Albo nazionale dei concessionari, prevista dagli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 446/1997, come requisito di partecipazione alla gara quando non c’è maneggio di denaro pubblico e dunque si tratta della sola attività di supporto alla gestione, accertamento e riscossione delle entrate tributarie, non anche di affidamento di una concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione di imposte e tasse locali.

La sentenza
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato che con la sentenza 380/2017 ha respinto l'appello, presentato da Abaco ed Engineering Tributi, che avevano chiesto la riforma della sentenza breve, resa dalla prima sezione del Tar Puglia di Bari, favorevole al Comune di Acquaviva delle Fonti e alla Gestione Servizi aggiudicataria, appunto, dei servizi di supporto alla gestione, accertamento e riscossione delle entrate tributarie. Alla luce dell'oggetto della gara poi aggiudicata alla Gestione Servizi, il Consiglio di Stato rileva che «dalla lex specialis si evince che il controllo e la responsabilità su tutte le attività di accertamento e riscossione rimane in capo alla stazione appaltante».

Le motivazioni
Il bando infatti richiama la deliberazione comunale che ha internalizzato tutte le funzioni di accertamento e di riscossione dei tributi locali, a mezzo di conti dedicati intestati direttamente alla stessa Amministrazione; ha previsto un corrispettivo fisso (articolo 3) non correlato ai tributi locali accertati e riscossi e stabilito l'applicazione della revisione dei prezzi prevista dall’articolo 115 del decreto legislativo 163/2006, «istituto tipico -sottolinea la pronuncia - dell'appalto e non della concessione. Dunque non vi è, per effetto dell'aggiudicazione dell'appalto, alcuna attribuzione all'aggiudicatario di funzioni pubblicistiche, né alcun maneggio di denaro pubblico» I requisiti previsti dagli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 446/1997 si giustificano in quanto oggetto dell'affidamento sia il maneggio del denaro di pertinenza dell'ente pubblico che contraddistingue la posizione dell'agente (o concessionario) della riscossione delle entrate. In assenza di maneggio del denaro pubblico, «il requisito in questione non solo non è necessario, ma la sua eventuale previsione da parte del bando, risulterebbe illegittima, perché irragionevole e sproporzionata».

La sentenza 380/2017 del Consiglio di Stato

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©