Appalti

Obbligo di concorrenza per le concessioni di aree demaniali

di Luciano Cimbolini

I principi in materia di libera circolazione dei servizi, di par condicio, d'imparzialità e di trasparenza, si applicano anche a materie diverse dagli appalti. È sufficiente che si tratti di attività suscettibili di un qualche apprezzamento economico. Il Consiglio di Stato, sezione VI, con la sentenza n. 394/2017, ribadisce un orientamento ormai consolidato.

La vicenda
Una società ha impugnato dinanzi al Tar il provvedimento con il quale il Comune ha negato il rilascio della concessione richiesta per un barcone installato senza titolo nelle acque dei navigli di fronte a un esercizio commerciale, invitandola a rimuovere lo stesso barcone entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento. Il Tar ha respinto il ricorso. La società ha proposto appello dinanzi con Consiglio di Stato.
I Giudici di Palazzo Spada hanno rigettato l'appello, poiché lo spazio di acqua occupato dal barcone costituisce un bene demaniale economicamente contendibile, che può essere dato in concessione ai privati, a scopi imprenditoriali, solo all'esito di una procedura comparativa ad evidenza pubblica.

La decisione
La numerosa giurisprudenza richiamata in sentenza (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 25 febbraio 2013 n. 5; sezione VI, 25 gennaio 2005 n. 168; 23 luglio 2008 n. 3642; 21 maggio 2009, n. 3145; sezione V, 23 novembre 2016 n. 4911) ha in più occasioni affermato, infatti, come i principi comunitari e nazionali in tema di libera circolazione dei servizi, di par condicio, d'imparzialità e di trasparenza si applichino anche a materie diverse dagli appalti, essendo sufficiente che si tratti di attività suscettibile di apprezzamento in termini economici.
La circostanza che con la concessione di area demaniale si fornisca un'occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, comporta che i principi comunitari e nazionali collegati alla concorrenza, compreso quello dell'evidenza pubblica, siano applicabili anche alle concessioni di beni pubblici.
Il Consiglio di Stato precisa, inoltre, che chi occupa abusivamente un bene demaniale, anche nel caso in cui l'occupazione abusiva si protragga da lungo tempo, non può vantare alcuna aspettativa giuridicamente rilevante o alcun titolo preferenziale all'ottenimento della concessione, che può essere rilasciata solo attraverso la procedura di gara.
In questo quadro, rispetto al provvedimento di diniego della concessione e all'ordine di sgombero assunti dal Comune, non riveste alcuna rilevanza pregiudiziale né il procedimento di regolarizzazione della situazione debitoria pregressa relativa al mancato pagamento delle somme dovute a titolo di indennità per occupazione abusiva, né il procedimento di valutazione della compatibilità dei barconi sotto il profilo paesaggistico. A prescindere dall'esito di tali procedimenti, il Comune non può procedere al rilascio della concessione in modo diretto alla società richiedente, poiché questo è precluso dall'obbligo di indire una gara per assegnare la concessione stessa.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 394/2017

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