Appalti

Sulla verifica dell'anomalia dell'offerta potere limitato al giudice amministrativo

di Susy Simonetti e Stefania Sorrentino

Limitata è la latitudine del potere del giudice amministrativo sulla valutazione della verifica dell'anomalia dell'offerta effettuata dalla pubblica amministrazione. È questo il principio espresso dal Consiglio di Stato , sezione III , con la sentenza n. 514 /2017.

La vicenda
Gli atti di appello sono diretti alla impugnativa della sentenza di primo grado, con la quale è stato accolto il ricorso proposto da un consorzio avverso l'aggiudicazione del servizio di assistenza domiciliare diretta.
Il ricorrente aveva evidenziato l'insostenibilità economica dell'offerta dell'aggiudicataria per avere, quest'ultima, proposto un monte ore aggiuntive di servizio, ulteriore rispetto a quanto indicato dal capitolato, senza oneri per la stazione appaltante, giustificando il prezzo solo con riferimento al monte ore di base.
Non condivisibile e convincente, per i giudici di Palazzo Spada, il percorso logico argomentativo seguito dal Tar, per il quale, dall'insufficiente verifica dell'anomalia dell'offerta compiuta dalla stazione appaltante sarebbe possibile desumere una modifica della composizione dell'offerta comportante l'esclusione del concorrente.
Partendo dall' oggettiva distinzione tra contenuto dell'offerta e giustificazioni del prezzo in sede di verifica della anomalia, l'analisi si estende al limite del sindacato giurisdizionale.

Il sindacato giurisdizionale
Si ritiene che è precluso al giudice amministrativo verificare il contenuto dell'offerta a seguito delle giustificazioni rese dal concorrente, per inferirne l'alterazione o la modificazione dell'offerta originaria, nulla avendo rilevato in merito l'ente.
Questa autonoma valutazione è rimessa unicamente alla stazione appaltante, in esercizio di discrezionalità tecnica, contrariamente costituirebbe un'invasione della sfera della pubblica amministrazione.
Solo dopo che la valutazione tecnica sia stata espressa può essere assoggettata al sindacato giurisdizionale esclusivamente sotto il profilo della logicità, ragionevolezza e adeguatezza.
In attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri, infatti, il giudice amministrativo non può sostituire proprie valutazioni a quelle effettuate dall'amministrazione, limitando il suo controllo alla coerenza logica ed alla attendibilità del giudizio tecnico adottato.
Il giudizio sulla verifica dell'anomalia può essere censurato dal giudice per vizi logici, errori di valutazioni gravi, evidenti, abnormi, senza poter lo stesso procedere ad un autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singoli voci.
Consolidato indirizzo circoscrive il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute in sede di verifica di anomalia delle offerte, ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneità, in considerazione della discrezionalità che caratterizza dette valutazioni, come tali riservate alla stazione appaltante.
La «censurabilità» della discrezionalità tecnica «non deve mai arrivare alla sostituzione del giudice all'amministrazione nell'effettuazione di valutazioni opinabili, ma deve consistere nel controllo, ab externo, dell'esattezza e correttezza dei parametri della scienza utilizzata nel giudizio» (Consiglio di Stato, sezioneVI del 27 febbraio 2006 n. 829).
La natura discrezionale del giudizio sulla anomalia dell'offerta esclude, quindi, l'ammissibilità del sindacato giurisprudenziale, salvo ipotesi di arbitrarietà, irrazionalità, travisamento dei fatti.
La verifica giudiziale, in sintesi, deve restare ancorata ai parametri della illogicità e irragionevolezza.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 514 /2017

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