Appalti

Veranda, gazebo e pergolato: non serve il permesso di costruire

di Domenico Carola

La VI sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 306/2017 accoglie un ricorso avverso un'ingiunzione di demolizione disponendo l'annullamento dell'ordinanza del Comune di Altavilla Silentina.

Il fatto
Viene impugnata un'ordinanza di demolizione emessa dal Comune per una copertura e chiusura perimetrale di un pergolato con teli plastificati, fissati alla struttura con il sistema degli occhielli e chiavetta, con un riquadro di materiale plastico come finestra nella parte centrale, in quanto realizzata in assenza di titolo abilitativo, rispetto alla quale la ricorrente sostiene di aver presentato la prevista Scia al comune. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Staccata di Salerno, aveva respinto il ricorso ritenendo l'intervento edilizio «per come realizzato, riflette esigenze non di carattere meramente temporaneo». Avverso questa decisione viene proposto ricorso al Consiglio di Stato

La decisione
I Giudici del Consiglio di Stato accolgono il ricorso. Prima di procedere con argomentazioni e sentenza il Consiglio fa una breve descrizione dell'opera, realizzata «in aderenza ad un preesistente immobile, una struttura con 3 pilastri verticali in muratura, travi portanti della copertura in legno, copertura in materiale plastico, fissata con chiodi alle travi di legno, e pareti esterne in materiale plastico amovibile, con una porta di accesso». Ricostruiscono i giudici che per realizzare quanto sopra descritto non è stata presentata alcuna Scia, né è stata richiesto il consenso dell'amministrazione. La Scia presentata dalla ricorrente riguarderebbe altri lavori svolti nel medesimo contesto (pavimentazione e un ampio pergolato esterno. Nel contempo i giudici ricordano che per quanto riguarda alcuni tipi di opere edilizie di limitata consistenza e di limitato impatto sul territorio non è sempre facile capire quando fare riferimento all'edilizia libera e quando all'edilizia non libera (per la quale quindi è richiesta una comunicazione al Comune o un permesso di costruire). Rilevano che la struttura oggetto del contendere è assimilabile a una pergotenda, un arredo esterno di piccole dimensioni ed è immediatamente rimovibile, non necessitante del permesso di costruire, costituita in gran parte da teli e tendaggi. Ergo la presenza di parti meno facilmente amovibili (le colonne e le travi in legno) non giustifica comunque l'ordinanza di demolizione che riguarda l'intera struttura.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 306/2017

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