Appalti

Appalti, gare entro un anno per salvare i vecchi progetti

Sale a quota cento articoli (erano 84) e guadagna qualche altra decina di correzioni, rispetto alle 245 della prima versione, il testo del decreto correttivo della riforma appalti uscito dalla fase di consultazione degli operatori. La nuova bozza è frutto del lavoro condotto nelle ultime ore per inserire nel provvedimento, approvato «salvo intese» dal Consiglio dei ministri di giovedì scorso, le proposte arrivate dal mercato e dagli altri ministeri coinvolti (a partire dall’Economia) . Un passaggio che ha arricchito di diverse novità il testo anche se l'impianto complessivo viene sostanzialmente confermato.

Le novità
Le novità principali riguardano due aspetti molto discussi delle riforma entrata in vigore ad aprile 2016. Al primo punto c’è la correzione di rotta rispetto al divieto assoluto di affidare ai costruttori anche lo sviluppo finale del progetto (il progetto esecutivo) insieme all'esecuzione delle opere. Il «correttivo» interviene per modificare almeno parzialmente questa impostazione. La prima novità è il mini-condono per le amministrazioni che avevano già un progetto pronto al momento di entrata in vigore della riforma che ha sancito, senza alcuna fase transitoria, il divieto di appalto integrato. L’ultima bozza concede ancora la possibilità di tirare i progetti fuori dai cassetti e andare in appalto. Ma con due nuove limitazioni. La prima è che vengono tagliati fuori i progetti preliminari. Il via libera riguarderà soltanto gli enti che, al 19 aprile 2016, avevano già approvato un progetto definitivo. La seconda novità è che per approfittare di questa possibilità gli enti dovranno essere in grado di bandire le gare entro un anno (presumibilmente a partire dall’entrata in vigore del decreto correttivo, anche se il testo non è del tutto chiaro su questo punto). Confermata la possibilità di bandire le gare su progetto definitivo per le opere di manutenzione, fino all’arrivo di un decreto che definirà nuove forme di progettazione semplificata per questo tipo di interventi. Così come viene confermata anche la possibilità, inserita già nelle prime bozze, di assegnare ai costruttori una quota di progettazione per le opere ad alto tasso di tecnologia o innovazione e nelle eventualità di estrema urgenza. Per questi due casi viene però ora introdotto l’obbligo di motivare la scelta «nella determina a contrarre». Inoltre, vengono escluse dal divieto di appalto integrato anche le opere di urbanizzazione eseguite dalle imprese a scomputo degli oneri di costruzione.

La disciplina del subappalto
La seconda grande novità del nuovo testo riguarda la disciplina del subappalto. La bozza conferma che il tetto al 30% dovrà essere calcolato sull'importo della categoria prevalente e non più sull'intero ammontare del contratto. L'ultimo testo fa però marcia indietro sulla misura che cancellava l’obbligo di escludere il titolare dell’appalto a causa della carenza di requisiti di un suo subappaltatore.

Le misure per le Pmi
Il testo uscito dalla consultazione introduce poi diverse novità a favore delle micro, piccole e medie imprese. Come la riduzione del 50% della garanzie da presentare a corredo delle offerte e la cancellazione dell’obbligo di presentare una fidejussione a garanzia dell’esecuzione in caso di aggiudicazione. Cresce poi il numero delle imprese da invitare alle procedure negoziate senza bando. Per gli appalti compresi tra 40mila e 150mila euro si passa da un minimo di 5 a un minimo di 15 imprese. Tra 150mila euro e un milione gli inviti dovranno essere almeno 20 invece che 10. Sul fronte della progettazione, resta invece da sottoporre alle ultime valutazioni la richiesta dei professionisti di escludere gli accordi quadro per assegnare i servizi di architettura e ingegneria.
Prima dell’approvazione finale il testo, ancora evidentemente da limare, dovrà superare l’esame del Consiglio di Stato, della Conferenza Unificata e delle Commissioni parlamentari, dove si annuncia un esame rigoroso del rispetto dei criteri consegnati con la delega.

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