Appalti

Gare, atti specifici su ammissione ed esclusione legittimano il «nuovo» ricorso incidentale

di Alberto Barbiero

Le stazioni appaltanti devono adottare specifici provvedimenti relativi all'ammissione e all'eventuale esclusione degli operatori economici concorrenti nelle procedure di gara, in particolare in relazione alla valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.
La giurisprudenza amministrativa inizia a dar forma più precisa agli atti con i quali le amministrazioni sanciscono la partecipazione o l'estromissione di un'impresa da una procedura selettiva, per i quali l'articolo 29 del codice dei contratti pubblici richiede la pubblicazione sul sito internet al fine di consentire agli interessati la proposizione del ricorso incidentale.

Il caso toscano
Il Tar Toscana, sezione II, nella sentenza n. 239/2017 prende in esame un caso nel quale la stazione appaltante ha omesso di adottare il provvedimento che determina ammissioni ed esclusioni previsto dalla disposizione del Dlgs 50/2016 e ha invece riunito ammissioni e aggiudicazione in un unico verbale.
I giudici amministrativi toscani rilevano come sia stata omessa l'importante fase procedurale, in tal modo riportando l'ammissione al giudizio nel ricorso principale.
Nella sentenza, infatti, viene evidenziato come il neonato rito speciale in materia di impugnazione contro esclusioni e ammissioni costituisca eccezione al regime ordinario del processo appalti (a sua volta eccezione rispetto al rito ordinario e allo stesso rito accelerato in base all' articolo 119 del codice del processo amministrativo) e, perciò, deve essere applicato solo nel caso espressamente previsto, ossia quando sia stato emanato il provvedimento di cui all'articolo 29, comma 1, secondo periodo del Dlgs 50/2016; in caso contrario l'impugnativa non può che essere rivolta, congiuntamente, avverso l'ammissione dell'aggiudicatario ed il provvedimento di aggiudicazione laddove il secondo sia, come dedotto nel primo motivo, conseguenza del primo.
Le stazioni appaltanti, pertanto, per dare corretta attuazione alla disposizione devono attestare le operazioni che hanno condotto all'ammissione dei concorrenti o all'esclusione di qualcuno di essi in apposito verbale, inerente la registrazione delle attività nella prima fase della gara. Tale verbale sarà recepito in un provvedimento di un dirigente o di un responsabile di servizio dotato di poteri per l'adozione di provvedimenti a rilevanza esterna relativi alla gara: tale figura può peraltro coincidere con quella del Rup.

Il caso campano
In merito alla rilevanza di tali provvedimenti in relazione al ricorso incidentale previsto dall'articolo 120 del codice del processo amministrativo, il Tar Campania – Napoli, sezione I, sentenza n. 1020/2017 ha precisato ce il connesso rito accelerato non si applica in caso di esclusione fondata su presupposti diversi da quelli soggettivi e, quindi, a seguito di estromissione disposta per carenza di elementi essenziali dell'offerta tecnica prescritti dalla lex specialis di gara: tale situazione, pertanto, dovrà essere oggetto del ricorso principale (si veda anche il Quoidiano degli enti locali e della Pa del 22 febbraio 2017).

La sentenza del Tar Toscana n. 244/2017

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