Appalti

Partenariato, il valore della concessione e il profilo finanziario del privato tutelano l’ente dai rischi economici

di Alberto Barbiero

L'equilibrio economico-finanziario e l'effettivo trasferimento dei rischi in capo all'operatore economico privato sono gli elementi che devono caratterizzare le concessioni e gli altri strumenti di partenariato.
Le amministrazioni pubbliche (quelle locali in particolare) hanno a disposizione un'ampia serie di strumenti che possono favorire il coinvolgimento di operatori economici interessati a investire e gestire servizi, ma devono porre particolare attenzione alla definizione dei profili economici, per evitare che l'intervento pubblico riconduca il rischio in capo alla parte pubblica.

Il valore della concessione
Il primo profilo sostanziale è la definizione del valore della concessione (o del diverso strumento di partenariato), poiché la mancata specificazione di tale elemento comporta l'illegittimità del bando, come evidenziato dal Tar Toscana, sezione II, con la sentenza n. 239/2017.
I commi 1 e 2 dell'articolo 167 del Dlgs n. 50/2016 impongono infatti l'inserimento degli atti di gara del valore della concessione, costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'Iva, stimato dall'amministrazione, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.
Secondo i giudici amministrativi la previsione è vincolante e vale indipendentemente dalle soglie, quindi anche per le concessioni di minore valore economico.
La specificazione del valore è infatti finalizzata a garantire al partecipante alla procedura la possibilità di formulare la propria offerta nella più completa conoscenza dei dati economici del servizio da svolgere, e questa necessità è comune a tutte le concessioni sia di minimo importo, che di elevato valore economico.

Le dinamiche economico-finanziarie
Nelle iniziative che portano al coinvolgimento di partner privati, le amministrazioni devono porre particolare attenzione anche alle dinamiche economico-finanziarie complessive, che devono essere in grado di generare, nella fase di gestione, flussi di cassa sufficienti a rimborsare il debito contratto per la sua realizzazione e remunerare il capitale di rischio.
La Corte dei conti, sezione regionale controllo Liguria, con la deliberazione n. 5/2017/PAR ha evidenziato come in ogni operazione di partenariato pubblico privato, per valutare se essa abbia un riflesso sul bilancio dell'Ente e sugli equilibri finanziari è necessario esaminare la fattispecie concreta e il relativo contratto per comprendere come sia allocato il rischio dell'iniziativa economica.
Infatti, l'esatta identificazione e allocazione dei rischi concordata nel contratto di partenariato pubblico privato influisce in maniera determinante sul trattamento contabile dello stesso ai fini della sua imputazione nel bilancio della stazione appaltante (on balance sheet) o meno (off balance sheet), nonché sulla quantificazione del deficit e dell'indebitamento a livello aggregato.
Pertanto, qualora l'Ente finanzi in modo maggioritario l'operazione o presti garanzie che coprono una maggioranza del finanziamento o, ancora, qualora vi siano clausole di risoluzione che prevedono un rimborso della maggior parte della quota del fornitore del finanziamento in caso di risoluzione su iniziativa dell'operatore, il rischio effettivo non grava sul partner privato e il finanziamento non è on balance sheet.
Affinché vi sia, in particolare, il rischio di domanda in capo al soggetto privato i pagamenti pubblici devono essere correlati all'effettiva quantità domandata per quel servizio dall'utenza.
Secondo la Corte dei conti, pertanto, una volta effettuata una valutazione concreta della fattispecie contrattuale e individuata l'operazione come off balance sheet, la stessa sarà neutra ai fini della contabilizzazione nel bilancio dell'Ente e non rilevante ai fini degli equilibri di finanza pubblica.
Diversamente, qualora l'analisi del contratto conduca per un'allocazione dei rischi in capo all'Ente pubblico, l'operazione rileverà ai fini del bilancio pubblico e degli equilibri finanziari.

La deliberazione della Corte dei conti Liguria n. 5/2017/PAR

La sentenza del Tar Toscana n. 239/2017

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