Appalti

Rilevanza di illeciti professionali e self cleaning, decide solo la stazione appaltante

di Alberto Barbiero

La valutazione della rilevanza di un illecito professionale e dell'efficacia delle misure di self-cleaning adottate per rimuoverne le case è di esclusiva competenza della stazione appaltante e l'operatore economico deve rendere ogni informazione utile in sede di partecipazione alla gara. Il Tar Veneto, sezione III, con la sentenza n. 171/2017 ha fornito una serie di chiarimenti sul procedimento di analisi delle situazioni incidenti sull'affidabilità degli operatori economici concorrenti nelle gare per appalti pubblici.
Il codice dei contratti pubblici prevede all'articolo 80 una specifica fattispecie di esclusione (comma 5, lettera c) quando la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano anche le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni.
Nel caso preso in esame dai giudici amministrativi, un'impresa partecipante a una gara in ambito sanitario non aveva fornito notizia di una sentenza non definitiva in base alla quale era stata condannata per reati di una certa gravità correlati a un appalto pubblico.
La pronunzia del Tar Veneto evidenzia come la sentenza costituisse in realtà un mezzo indiretto, ma adeguato, di prova di gravi illeciti professionali.

La competenza della valutazione
La stazione appaltante non aveva quindi potuto sviluppare il processo valutativo sull'affidabilità dell'impresa in modo completo, in quanto l'operatore economico si era arrogato il diritto di effettuare una prevalutazione della rilevanza della condanna.
Tale analisi, invece, è di competenza dell'amministrazione, in quanto spetta alla stessa verificare la gravità dei fatti e valutare in maniera consapevole l'ammissione della concorrente, avendo un quadro completo e trasparente della situazione. Infatti, l'articolo 80 comma 5 del codice richiede che ciascuna gara sia preceduta dalla verifica dell'affidabilità e dell'integrità delle partecipanti e attribuisce tale compito alle sole stazioni appaltanti e non certo ai concorrenti.
Le informazioni relative a condanne riportate per reati contro la Pa o per illeciti nelle forniture (ad esempio, truffa ai danni dello Stato) riguardano l'attività professionale svolta dall'operatore economico e ineriscono le condotte tenute dallo stesso nel corso dell'esecuzione di contratti conclusi con altre amministrazioni: ne consegue la loro rilevanza ai fini della valutazione dell'affidabilità.
Lo stesso discorso vale anche per le misure di self cleaning eventualmente adottate per eliminare o correggere i comportamenti critici.
Secondo il Tar Veneto, quindi, anche in relazione alle clausole di esclusione definite dalla lettera c), comma 5, dell'articolo 80 del Dlgs 50/2016, vige la regola secondo la quale la gravità dell'evento è ponderata dalla stazione appaltante: pertanto l'operatore economico è tenuto a dichiarare situazioni ed eventi potenzialmente rilevanti ai fini del possesso dei requisiti di ordine generale di partecipazione alle procedure concorsuali e a rimettersi alla valutazione dell'amministrazione, non essendo configurabile in capo all'impresa partecipante a una gara alcun filtro valutativo o facoltà di scegliere i fatti da dichiarare. Al contrario, per l'operatore economico sussiste l'obbligo della onnicomprensività della dichiarazione in modo da permettere alla stazione appaltante di espletare con piena cognizione di causa le valutazioni di sua competenza.

La sentenza del Tar Veneto n. 171/2017

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