Appalti

Niente indagini di mercato per gli affidamenti diretti fino a 40mila euro

di Stefano Usai

Il Tar campano, con la sentenza del 23 febbraio 2017 n. 1103 della sezione VIII di Napoli affronta la questione posta dal ricorrente relativamente, tra gli altri, all'affidamento diretto dell'appalto non preceduto da specifiche indagini di mercato.
La problematica posta attiene, in particolare, all'interpretazione/applicazione della procedura semplificata nell'ambito dei 40mila euro come disciplinata dall'articolo 36, comma 2, lettera a) del codice degli appalti che consente, previa adeguata motivazione, l'affidamento diretto del contratto.

La questione trattata
Il ricorrente solleva una serie di pregiudiziali afferenti il possesso dei requisiti dell'aggiudicatario – in relazione ad un appalto per servizi di trasporto scolastico -, che non trovano riscontro nelle valutazioni del giudice per giungere quindi a contestare anche l'ulteriore affidamento diretto avvenuto con delibera di giunta comunale. Affidamento, avvenuto senza gara, motivato dall'urgenza/opportunità di assicurare il servizio in alcune «zone limitrofe e disagiate del paese».
Il giudice ha ritenuto privo di pregio anche questo rilievo considerato che «la scelta del Comune intimato fu dettata dalla necessità di fronteggiare l'esigenza di un nucleo familiare, non abbiente e con ben cinque aventi diritto».
Nel caso in esame, si legge nella sentenza, l'affidamento risultava evidentemente urgente «perché strumentale all'erogazione dell'obbligo di istruzione incombente, per Costituzione e per legge, sull'ente locale» e tale «scelta, a parere del Collegio, si rivela opportuna ed immune dai vizi di legittimità denunciati in ricorso».
Le motivazioni ulteriori che legittimano tale decisione trovano fondamento nel fatto che trattandosi, in primo luogo, di appalto «sottosoglia, avente ad oggetto un servizio di valore inferiore ad euro 40.000» e che le norme in materia (articolo 36, comma 2, lettera a) del codice) non impongono «neppure il rispetto di formalità procedurali» trattandosi di «norma immediatamente operativa e non subordinata alle indagini di mercato di cui al successivo art. 216, comma 9».

L'affidamento diretto
Il ragionamento espresso in sentenza appare oggettivamente persuasivo considerato che la stessa Anac, con le linee guida n. 4 – dedicate all'introduzione di modelli di comportamento virtuosi in relazione alle procedure nel sotto soglia comunitario - non prevedono l'esperimento di una indagine di mercato ma, al limite, una comparazione tra preventivi.
È chiaro che l'urgenza oggettiva e chiaramente illustrata rende superfluo il rispetto di procedure formali eccessivamente rigide che finirebbero per frustrare l'obiettivo di assicurare dei servizi.
Del resto, ad ulteriore riprova che nell'ambito sotto soglia si possa procedere con affidamenti semplificati anche alcune disposizioni del decreto correttivo al codice che prevedono la possibilità dell'utilizzo di una determinazione a contrarre a contenuto essenziale (articolo 13, comma 1, lettera a) del decreto correttivo che aggiunge un nuovo periodo al comma 2 dell'articolo 32) «che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti».
Non convince, invece, sia la circostanza che l'affidamento sia avvenuto con deliberazione giuntale e non con determinazione del responsabile del servizio (trattandosi di attività gestionale). Inoltre, ora, il richiamo all'articolo 216 del codice deve ritenersi riferito alle linee guida dell'Anac n. 4.

La sentenza del Tar Campania n. 1103/2017

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