Appalti

Rti, nessun obbligo di corrispondenza tra quote di partecipazione e di esecuzione dell’appalto

di Stefano Usai

Con la pronuncia del Tar Toscana, Firenze, sezione I, 6 marzo 2017 n. 326 – pur relativo al pregresso codice degli appalti (decreto legislativo 163/2006) – viene ribadita la sussistenza di una serie di obblighi per le imprese raggruppate in Rti che partecipano alla competizione per l'affidamento di appalto e servizi. Obblighi che sono relativi ai rapporti tra quote di partecipazione al raggruppamento e le quote di esecuzione dell'appalto.

La questione
Nel caso di specie, la ricorrente quarta classificata nella graduatoria di merito redatta dalla commissione di gara censurava la legittimità della partecipazione alla competizione dei concorrenti da cui risultava essere preceduta.
Una delle principali questioni è stata la lamentata carenza di corrispondenza «tra le quote di partecipazione al RTI e la quota di esecuzione del servizio».
Secondo la ricorrente, infatti, la società mandante, risultava essersi impegnata «a svolgere nella misura del 100% tutti i servizi previsti dall'appalto relativi alle attività di “lavanderia e guardaroba”, mentre (articolo 4, comma 2 del disciplinare) la percentuale dei predetti servizi rispetto al valore complessivo dell'appalto» era pari 5,37% del totale, e quanto, a fronte dell'impegno contrattuale, sottoscritto attraverso la costituzione del raggruppamento, di eseguire la mandataria «una quota pari al 51%, a fronte del 49% che avrebbe eseguito la mandante».
L'articolata censura, secondo il giudice, non coglie nel segno considerato che – nonostante le varie oscillazioni giurisprudenziali – il definitivo approdo mentre prevede che «negli appalti di servizi sussiste l'obbligo per le imprese raggruppate di indicare le parti del servizio o della fornitura facenti capo a ciascuna di esse» e altresì vero che la stazione appaltante non può pretendere «anche l'obbligo della corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione» fermo restando, ovviamente «che ciascuna impresa va qualificata per la parte di prestazioni che s'impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella normativa di gara (Cons. Stato, sez. V, 22 agosto 2016 n. 3666; id., sez. V, 25 febbraio 2016 n. 786, id., sez. V, 28 ottobre 2015 n. 4942)». Principio che riguarda anche i lavori pubblici soprattutto dopo l'abrogazione del comma 13 dell'articolo 37 del pregresso codice da parte dell'articolo 12, comma 8, del Dl 28 marzo 2014 n. 47/2014.
Inoltre, il riferimento pregresso all'articolo 37, comma 4 viene oggi ripreso, con identico testo, nell'attuale codice degli appalti nell'articolo 48, comma 4 secondo cui «nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati».

La carenza della copia del documento di identità
Tra le varie censure, tutte respinte dal giudice, ha pregio l'annosa questione della carenza della copia del documento di identità (di ogni sottoscrittore) che doveva essere allegato all'offerta tecnica. La doglianza, in questo caso, veniva mossa contro l'aggiudicataria.
Il giudice respinge anche questo rilievo rammentando l'errore concettuale e di fondo che spesso commettono i Rup delle stazioni appaltanti.
La copia del documento di identità (in corso di validità), infatti, non deve accompagnare una dichiarazione «di volontà negoziale quale è l'offerta economica, giacché esso attiene solo alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre alla pubblica amministrazione (Cons. St., sez. V, 15 luglio 2014, n. 3712; id., 20 dicembre 2013, n. 6125)».
In ogni caso, a ben valutare, la copia del documento risultava comunque allegata alla documentazione amministrativa prodotta pertanto «la stazione appaltante aveva già gli elementi necessari a ricondurre la sottoscrizione ad un documento identificativo».
È bene annotare, infine, che in ogni caso la carenza della copia del documento (o la sua mancata produzione in caso di partecipazione a procedure “telematiche”) può essere sanata ricorrendo anche al soccorso istruttorio integrativo oggi disciplinato nel comma 9 dell'articolo 83 dell'attuale codice.

La sentenza del Tar Toscana n. 236/2017

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