Appalti

Incentivi per «tassative» funzioni tecniche anche negli appalti di servizi e di forniture

di Giovanni G.A. Dato

La recente deliberazione della Corte dei conti, Sezione Controllo per la Regione siciliana, 30 marzo 2017, n. 71/2017/PAR ha esaminato la richiesta di parere formulata da un ente locale in ordine all’interpretazione dell’articolo 113 del Dlgs n. 50/2016, (“nuovo” codice dei contratti pubblici) articolata in due quesiti: se gli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche possano essere riconosciuti anche per gli appalti di servizi e forniture e, in caso di risposta affermativa, se sia possibile includere o meno tra i suddetti servizi sia quelli relativi all’attività di pianificazione urbanistica che quelli di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione, laddove svolta da dipendenti dell’ente.

Tipologie di appalto
Con riferimento al primo quesito, la deliberazione in commento aderisce al già consolidato orientamento (per una recente applicazione cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Veneto, 2 marzo 2017, n. 134/2017/PAR) secondo cui l’interpretazione logico-sistematica dei commi 2 e 3 dell’articolo 113 del Codice dei contratti pubblici conduce alla conclusione per cui la locuzione “lavori posti a base di gara” utilizzata nel predetto comma 2 è da intendere in senso atecnico, e quindi non soltanto per lavori ma anche per servizi e forniture.
Infatti, l’articolo 102 del Dlgs n. 50/2016 dispone che il responsabile unico del procedimento controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell’esecuzione del contratto e che i contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori, e a verifica di conformità per i servizi e le forniture e  disciplina  una serie di attività e di adempimenti (non tutti) che sono comuni ad ogni tipo di appalto e che in base all’oggetto dell’appalto, saranno conseguentemente previste le diverse figure professionali che dovranno svolgere quelle attività destinatarie dell’incentivo di cui al comma 2 dell’articolo 113 del Dlgs. n. 50/2016 e la cui quantificazione avrà una disciplina regolamentare.

L’onnicomprensività della retribuzione
Con riferimento al secondo quesito, la deliberazione in esame evidenzia che il menzionato articolo 113 riconosce l’incentivo “esclusivamente” per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico. L’avverbio esprime con chiarezza l’intenzione del legislatore di riconoscere il compenso incentivante limitatamente alle attività espressamente previste, ove effettivamente svolte dal dipendente pubblico, sicché l’elencazione contenuta nella norma deve considerarsi tassativa (principio affermato anche dalla recente Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Puglia, 24 gennaio 2017, n. 5/2017/PAR).
Ed invero, la nuova disposizione ha abolito gli incentivi alla progettazione previsti dal previgente articolo 93, comma 7-ter, del Dlgs n. 163/2006, introducendo nuove forme di incentivazione per funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti e per la verifica preventiva dei progetti e, più in generale, per le attività tecnico-burocratiche, prima non incentivate; sotto questo profilo, la disciplina degli incentivi, derogatoria rispetto al principio di onnicomprensività della retribuzione, è da considerarsi di stretta interpretazione ed insuscettibile di estensione analogica.

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