Appalti

Appalti, ammessa una deroga al divieto di commistione tra offerta economica e tecnica

di Adriano Peloso

Il principio di segretezza dell’offerta costituisce un corollario immanente alla procedura ad evidenza pubblica, che si manifesta nell’inammissibile commistione dell’offerta economica nell’offerta tecnica. Tale divieto sottende alla necessità di precludere alla commissione aggiudicatrice la conoscenza anticipata degli elementi dell’offerta economica, di per sé idonei a determinare un condizionamento dell’organo di gara nonché una violazione dei canoni di imparzialità e regolarità nell’assegnazione dei punteggi e nella selezione. 
Con la sentenza del 3 aprile 2017, n. 1530, la Terza Sezione del Consiglio di Stato si è espressa sulla ratio e sulla portata dell’imposto divieto di confusione tra l’offerta economica e l’offerta tecnica, ponendo un ulteriore tassello per la definizione dei casi in cui è ammessa la deroga a siffatto precetto.

L’approfondimento
Il Consiglio di Stato ha affermato che il divieto di commistione non va inteso in senso assoluto, ben potendo nell’offerta tecnica essere inclusi singoli elementi economici che siano resi necessari dai dati qualitativi da fornire, purché siano elementi economici che non fanno parte dell’offerta economica.
Questa visione - supportata da un orientamento piuttosto consolidato - costituisce la conferma del principio  posto a garanzia delle regole di segretezza dell’offerta economica e di separazione del relativo esame rispetto a quello dell’offerta tecnica, la cui applicazione viene ad essere bilanciata in quelle limitate ipotesi in cui le indicazioni di natura economica non consentono la ricostruzione del prezzo offerto.   

Il caso
I fatti traggono spunto dall’indizione di una procedura aperta per l’affidamento di servizi di gestione e manutenzione di impianti tecnologici di una struttura sanitaria, la cui aggiudicazione è stata impugnata, dal ricorrente non aggiudicatario, per un rilevato mancato rispetto del divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta economica.
Il Tar adito sotto questo profilo ha accolto il ricorso annullando l’aggiudicazione. Il Consiglio di Stato è stato chiamato a pronunciarsi sulle censure mosse dall’appellante - il Rti precedente aggiudicatario dell’appalto -, la cui argomentazione principale attiene alla mancata produzione, in fase di gara, di alcun elemento economico che consentisse di risalire al valore dell’offerta economica.

La sentenza
Il Collegio è pervenuto alla decisione che, nel caso di specie, è legittima l’esclusione della ditta aggiudicataria, in quanto quest’ultima aveva inserito una franchigia nell’offerta tecnica, annoverata tra le migliorie dalla commissione giudicatrice e tale da incidere fortemente sulla terzietà della valutazione dell’offerta economica.
I Giudici di Palazzo Spada hanno precisato che la violazione del divieto di commistione va accertata in concreto (e non in astratto), con riguardo alla natura degli elementi economici esposti o desumibili dall’offerta tecnica, che debbono essere tali da consentire di ricostruire in via anticipata l’offerta economica nella sua interezza ovvero, quanto meno, in aspetti economicamente significativi, idonei a consentire potenzialmente al seggio di gara di apprezzare «prima del tempo» la consistenza e la convenienza di tale offerta (si veda anche Consiglio di Stato, Sezione III, n. 3287 del 2016; Sezione IV, n. 825 del 2016).
Diversamente, ha spiegato il Consiglio di Stato, l’indicazione nell’offerta tecnica dei prezzi a base di gara, dei prezzi di listini ufficiali, dei costi o prezzi di mercato o elementi isolati e marginali dell’offerta economica, non consente in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica e, pertanto, non integra l’ipotesi di lesione del principio di separazione dell’offerta tecnica da quella economica.
La Terza Sezione del Consiglio di Stato ha dunque respinto il ricorso dell’appellante, confermando le valutazioni già espresse dal primo Tribunale adito in merito all’accertata violazione del divieto confusione della offerta tecnica e dell’offerta economica.Nello specifico, spiegano sempre i Giudici amministrativi, in presenza di un appalto da aggiudicare sulla base del canone annuale «chiuso», si ha violazione del divieto di commistione tra offerta economica ed offerta tecnica se in sede di valutazione dell’offerta tecnica sia emersa l’indicazione di una franchigia (o meglio uno sconto) relativa a tutta la gestione della manutenzione straordinaria. Tale elemento è considerato in grado di incidere significativamente sulle previsioni di convenienza delle offerte e, pertanto, ha consentito alla commissione di gara di svolgere una valutazione economica preventiva sull’offerta del Rti aggiudicatario.

Conclusioni
La possibile individuazione dell’elemento di confusione tra l’offerta economica e l’offerta tecnica presuppone una valutazione effettiva degli elementi dell’offerta tecnica, la cui indicazione deve consentire, alla commissione aggiudicatrice, di individuare integralmente l’offerta economica nella sua consistenza o consentire, allo stesso organo di gara, di avere anticipata cognizione dei tratti tipici della qualità e della convenienza dell’offerta economica. Solo detta conoscenza è ritenuta idonea a compromettere la garanzia di imparzialità della valutazione da parte della commissione giudicatrice e, quindi, a determinare l’illegittimità dell’aggiudicazione di un appalto.

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