Appalti

Niente esclusione dall’appalto se il concorrente non utilizza il «documento di gara unico europeo»

di Giovanni F. Nicodemo

Il Dgue (documento di gara unico europeo) è un modello autodichiarativo introdotto dal nuovo Codice dei contratti pubblici come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi (articolo 85). Il suo mancato utilizzo non è previsto come causa di esclusione. Tanto è affermato dal Tar Sicilia– Palermo, Sezione III, con la sentenza del 14 aprile 2017, n. 1025.

Il caso
Il caso giunto all’attenzione del Giudice amministrativo riguarda il Dgue, l'obbligatorietà del suo utilizzo ovvero la sanzionabilità con l'esclusione dell'operatore economico in caso di mancato utilizzo dello stesso. La ricorrete infatti contesta la legittimità dell'aggiudicazione a favore della controinteressata sostenendo che la stessa doveva essere esclusa perché non si era avvalsa del Dgue.
Il Tar Palermo però respinge il ricorso affermando che il mancato utilizzo del Dgue non comporta l'esclusione dell'operatore economico. Nella specie l’aggiudicataria ha presentato tutte le dichiarazioni e i documenti richiesti, sicché, ad avviso del Giudice amministrativo, non vi era ragione di escluderla per il mancato utilizzo di un certo modello, peraltro ancora in fase di sperimentazione (si veda la circolare del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 18 luglio 2016, n. 3).

La decisione
Con la sentenza in epigrafe il Giudice amministrativo stabilisce che il Dgue è un modello autodichiarativo introdotto dal nuovo Codice degli appalti (articolo 85), volto a semplificare e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sugli operatori economici, ma anche sugli enti aggiudicatori, che infatti sono tenuti ad accettarlo (articolo 85, comma 1), ma il suo mancato utilizzo non è previsto come causa di esclusione, a tal fine rilevando, ai sensi e nei limiti dell’articolo 80, solo il contenuto delle dichiarazioni in esso riportate.
L'articolo 85 al primo comma stabilisce che il Dgue consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le condizioni indicate dalla stessa norma: a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80 (motivi di esclusione); b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 (criteri di selezione e soccorso istruttorio); c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91 (riduzione del numero dei candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare).

Conclusioni
In definitiva la decisione, coerentemente con la lettera della norma, chiarisce che il nuovo Codice degli appalti non introduce un modello esclusivo per presentare tale genere di dichiarazioni, e altrettanto coerentemente con i principi del Codice, ed in particolare con il principio di tassatività delle cause di esclusione, l'impresa che non si avvale di tale documento non può essere sanzionata con l'esclusione poiché in tal senso non v'è una espressa previsione di legge.   

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