Appalti

Procedure con 15 inviti per i lavori fino a un milione

La mini-gara per l’affidamento di appalti di lavori entro un milione di euro deve essere gestita applicando l’esclusione automatica delle offerte, se ne giungono almeno dieci valide e se il confronto non ha rilevanza transfrontaliera.
Il decreto correttivo del Dlgs 50/2016 ha ridefinito i percorsi per l’aggiudicazione di lavori di minore importo, aumentando anche il tasso di concorrenza innalzando il numero minimo di operatori economici da invitare, portato a dieci per i confronti competitivi tra i 40mila e i 150mila euro e a 15 per quelli tra i 150mila euro e la soglia di un milione.

Un nuovo quadro di riferimento
Le modifiche apportate agli articoli 95 e 97 del Codice dei contratti hanno determinato un nuovo quadro di riferimento, che consente anzitutto l’utilizzo del prezzo più basso per gli appalti di lavori di valore sino a due milioni di euro, a condizione che le procedure siano quelle ordinarie (quindi aperte o ristrette) e il progetto messo a gara sia di livello esecutivo: pertanto, in procedure entro questa soglia nelle quali il progetto sia quello di fattibilità (ad esempio i contratti di partenariato pubblico privato) o definitivo (ad esempio i lavori di manutenzione) le amministrazioni dovranno comunque utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La disposizione contenuta nell’innovata formulazione dell’articolo 97, comma 8 del Dlgs 50/2016 determina invece che per i lavori di importo pari o inferiore a un milione di euro l’esclusione automatica con individuazione della soglia di anomalia è sempre utilizzata dalla stazione appaltante se l’appalto non presenta carattere transfrontaliero e comunque quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci. Questa previsione comporta in sostanza un obbligo di utilizzo del prezzo più basso entro tale soglia quando l’appalto non abbia rilevanza significativa per operatori di altri Paesi Ue.

La rilevazione
Il sistema di rilevazione delle offerte anormalmente basse definito dall’articolo 97, comma 2, è stato corretto in molti punti, tuttavia con il mantenimento del meccanismo di estrazione per sorteggio del metodo di riscontro dell’anomalia (tra cinque opzioni possibili), rispetto al quale è opportuno che le stazioni appaltanti precisino nel bando o nel disciplinare di gara che lo stesso sarà effettuato primna dell’apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

Il vincolo
Le nuove disposizioni hanno anche introdotto un vincolo: il calcolo deve essere effettuato solo quando il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In caso di un numero minore di offerte la rilevazione dell’anomalia non deve essere effettuata, anche se (in base all’articolo 97, comma 6) le amministrazioni possono comunque procedere a verifica di congruità delle offerte presentate.

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