Appalti

Appalti entro un milione, criterio del minor prezzo solo con la procedura ordinaria

di Alberto Barbiero

Le amministrazioni aggiudicatrici hanno margini più ampi per utilizzare il criterio del minor prezzo (ma solo con le procedure ordinarie), potendo ottimizzare la gestione delle procedure di gara con l'esclusione automatica delle offerte.
Le modifiche apportate al comma 4 dell'articolo 95 del Dlgs 50/2016 dal decreto correttivo consentono ora alle stazioni appaltanti di valutare le offerte sulla base del prezzo più basso anzitutto per i servizi e i beni acquisibili con affidamenti diretti entro i 40mila euro, nonché con le procedure selettive nella fascia compresa tra i 40mila euro e le soglie comunitarie quando gli appalti per forniture o prestazioni sono caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Minor prezzo e procedure
Il ricorso al particolare criterio è possibile anche per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avvenga con procedure ordinarie e sulla base del progetto esecutivo, come definito dalla nuova formulazione della lettera a. Tale previsione, combinata con quanto stabilito dall'articolo 36, comma 2, lettera c) per gli appalti di lavori entro un milione di euro, esclude che questi ultimi, se affidati con le procedure semplificate, possano essere affidati con il criterio del minor prezzo: per poter fruire di tale possibilità, dovranno essere gestiti necessariamente con procedure aperte o ristrette.

Offerte anomale
Il decreto correttivo ha apportato numerose integrazioni alla disciplina della gestione delle offerte anormalmente basse, rendendo più chiare le norme inerenti le metodologie per l'individuazione della soglia di anomalia previste nel comma 2 dell'articolo 97.
La disposizione prevede ora che siano il Rup o una commissione giudicatrice a procedere al sorteggio tra le cinque metodologie indicate (e a sorteggiare il coefficiente equilibratore in una di queste). Per la prima volta in relazione alle procedure con il minor prezzo il quadro normativo in materia di appalti prevede la costituzione di una commissione deputata alla gestione delle operazioni per la valutazione delle offerte.
Recependo alcune osservazioni dell'Anac, il nuovo comma 3-bis dell'articolo 97 prevede che il calcolo per la rilevazione delle offerte sia effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, comportando l'esclusione della procedura di verifica dell'anomalia quando il numero delle offerte sia inferiore (pur restando in facoltà della stazione appaltante l'esperimento della più semplice verifica di congruità).

La bozza definitiva del correttivo in attesa della Gazzetta

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