Appalti

La Corte Ue fissa i paletti dell’invito a integrare l’offerta in linea con la parità di trattamento

di Paola Rossi

Per il principio della parità di trattamento degli operatori economici la stazione appaltante non può chiedere di produrre dei documenti che non siano stati presentati nel termine stabilito per le offerte, ma può invitare a fornire chiarimenti o rettificare un errore materiale manifesto, a condizione che l'invito sia rivolto a qualsiasi offerente che si trovi nella stessa situazione. Questi i due paletti principali che fissa la Corte di giustizia Ue con la sentenza sulla causa C-131/2016.

L'impresa «non definitivamente» esclusa
La Corte di giustizia dell'Unione europea ritorna così sulla questione della legittimazione dell'impresa «non definitivamente» esclusa dalla gara di appalto, in caso di integrazione o regolarizzazione delle offerte.
L'amministrazione aggiudicatrice non può invitare un offerente a presentare le dichiarazioni o i documenti la cui comunicazione era richiesta dal capitolato d'oneri e che però non vengono prodotti entro il termine di presentazione delle offerte. Tale divieto è, appunto, in linea con il rispetto del principio della parità di trattamento. Il principio, come stabilito dall’articolo 10 della direttiva 2004/17/Ce - che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua ed energia e di quelli che forniscono servizi di trasporto e postali - non vieta, invece, che l'amministrazione aggiudicatrice possa invitare un partecipante a fornire chiarimenti sull'offerta o a rettificarne un errore materiale manifesto, però va sottolineato che è legittimo solo a patto che il medesimo invito sia rivolto agli altri offerenti che si trovino nella medesima situazione. Il rigido rispetto di un pari trattamento di tutti gli operatori commerciali che presentano le offerte garantisce che il chiarimento o la rettifica richiesti non comportino di fatto la presentazione di una nuova offerta da parte del soggetto invitato all’integrazione. La stazione appaltante trattando tutti i partecipanti in modo «uguale e leale» si mette così al sicuro rispetto a contestazioni, ricorsi e conseguente spreco di denaro pubblico. Infatti, il rispetto del principio della parità di trattamento non emerge solo da rigide prescrizioni, ma dal concreto agire dell’amministrazione aggiudicatrice e che viene accertato in fatto dal giudice.

Soccorso e parità di trattamento
La Cgue torna così sulla questione della compatibilità del dovere di soccorso con il principio di parità di trattamento e guida le amministrazioni fissando i seguenti punti:
1) lo scopo di favorire lo sviluppo di una concorrenza sana ed efficace tra le imprese che partecipano a un appalto pubblico implica, in particolare, che gli offerenti debbano trovarsi su un piano di parità sia al momento in cui preparano le loro offerte sia al momento in cui queste sono valutate da tale amministrazione aggiudicatrice;
2) tutti gli offerenti devono avere le stesse possibilità nella formulazione dei termini delle loro offerte che quindi devono essere sottoposte alle medesime condizioni;
3) l’obbligo della trasparenza comporta che in via di principio l'offerta non possa essere modificata dopo il suo deposito, né su iniziativa dell'amministrazione aggiudicatrice né dell'offerente;
4) non viola il principio di parità di trattamento il fatto che un'offerta possa essere corretta o completata su singoli punti, qualora quest'ultima necessiti in modo evidente di un chiarimento o di una correzione di errori materiali manifesti.

I principi della giurisprudenza
Ma perchè la modifica dell’offerta depositata possa ritenersi legttima va dimostrato il rispetto dell’amministrazione di diversi requisiti:
- la richiesta di chiarimenti può intervenire soltanto dopo che l'amministrazione aggiudicatrice abbia acquisito conoscenza di tutte le offerte e deve essere rivolta in modo equivalente a tutti gli offerenti che si trovino nella stessa situazione e riguardare tutti i punti dell'offerta che necessitano di chiarimenti;
- la richiesta non può condurre, da parte dell'offerente interessato, alla presentazione di quella che in realtà sarebbe una nuova offerta;
- nell'esercizio del potere discrezionale di cui dispone per quanto attiene alla facoltà di chiedere ai candidati di chiarire la loro offerta, l'amministrazione aggiudicatrice deve trattare i candidati in maniera uguale e leale, di modo che, all'esito della procedura di selezione delle offerte e tenuto conto del risultato di quest'ultima, non possa apparire che la richiesta di chiarimenti abbia indebitamente favorito o sfavorito il candidato o i candidati cui è stata rivolta;
- una richiesta di chiarimenti non può, tuttavia, ovviare alla mancanza di un documento o di un'informazione la cui comunicazione era richiesta dai documenti dell'appalto, poiché l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a osservare rigorosamente i criteri da essa stessa fissati.

La sentenza della Corte di giustizia Ue sulla causa C-131/2016

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