Appalti

Il termine di 15 giorni per le «giustificazioni» alla stazione appaltante non è perentorio

di Stefano Usai

Il termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni, richieste all'appaltatore dalla stazione appaltante al fine di verificare la congruità/sostenibilità dell'offerta presentata (ai sensi dell'articolo 97, comma 5, del codice dei contratti), non può essere inteso come perentorio ma meramente sollecitatorio. Pertanto, l'appaltatore in caso di ritardo non può essere immediatamente escluso e occorre attivare una ulteriore fase «interlocutoria». È questa, in sintesi, la decisione del Tar Lazio, Roma, sezione III–quater, n. 5979/2017.

La vicenda
Il ricorrente pretendeva, tra le varie censure – tutte respinte dal giudice capitolino –, l'esclusione dell'aggiudicatario per violazione dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016 in quanto la controinteressata aveva presentato le proprie giustificazioni «soltanto allo scadere del termine a tal fine imposto dalla stazione appaltante».
Il giudice non ha ritenuto persuasiva neppure questa doglianza rimandando agli approdi giurisprudenziali e, in particolare, alla posizione espressa dal Consiglio di Stato (sia pure riferita al pregresso codice).
Nel caso di specie, il collegio osservava di non doversi discostare dalle conclusioni del giudice di Palazzo Spada, a suo tempo intervenuto con la sentenza n. 2982 dell'11 giugno 2014 della sezione V, in cui si è affermato che «nelle gare pubbliche la mancata o anche la sola tardiva produzione delle giustificazioni dell'offerta e degli eventuali chiarimenti non possono comportare l'automatica esclusione dell'offerta sospettata di anomalia» e che i termini a tal fine previsti «non sono perentori, ma sollecitatori, avendo lo scopo di contemperare gli interessi del concorrente a giustificare l'offerta e quelli dell'Amministrazione alla rapida conclusione del procedimento di gara».

Le implicazioni pratiche
Se il termine, di 15 giorni per la presentazione dei chiarimenti/giustificazioni, deve essere inteso solo come sollecitatorio si impongono precise ed ulteriori incombenze istruttorie per il responsabile unico o per la stessa commissione di gara nel senso che occorrerà avviare una nuova richiesta all'appaltatore interessato.
La nuova richiesta, evidentemente, non potrà ritenersi “solo” sollecitatoria, a pena di un prolungamento dei tempi della gara inaccettabile tanto per la stazione appaltante quanto per le posizioni degli appaltatori che si trovano in posizione tale da potersi aggiudicare l'appalto.
Alla luce di quanto, sotto il profilo pratico, pare opportuno che la stessa “legge” di gara disciplini specificatamente queste ipotesi con la precisazione che il mancato riscontro alla richiesta di giustificazioni potrà essere reiterato in un'unica ed ultima circostanza, peraltro da giustificarsi a cura dell'appaltatore interessato, a pena di definitiva esclusione dalla procedura.

La sentenza del Tar Lazio n. 5979/2017

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