Appalti

Criteri ambientali minimi estesi a tutti gli appalti dopo il correttivo al Codice

di Antonella D’Angelo

Il correttivo al codice dei contratti valorizza il principio dello sviluppo sostenibile nei suoi tre aspetti cardine: la sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Criteri ambientali minimi
L'articolo 34 del Dlgs 50/2016, rubricato “Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale”, impone l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (Cam) adottati con decreto del Ministro dell'Ambiente, per affidamenti di appalti pubblici di qualsiasi natura e importo. Nella formulazione precedente i Cam venivano applicati al 100% della base d'asta solo in contratti finalizzati al conseguimento di risparmi energetici e al 50% in tutti gli altri casi, con incremento graduale e progressivo dell'obbligo fino al raggiungimento del 100% nel 2020; la sostanziale modifica apportata stimolerà il mercato nello sviluppo di tecnologie verdi di produzione, uso e smaltimento per rispondere alle mutate richieste provenienti dalle pubbliche amministrazioni.
A oggi sono vigenti diciassette Cam che abbracciano differenti categorie merceologiche, arredi, edilizia, cancelleria, gestione degli edifici; in ognuno sono presenti criteri base, da inserire nei capitolati, e criteri premianti, da utilizzare nella stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. A gennaio 2017 sono stati modificati i criteri per l'affidamento dei servizi di progettazione e per i lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici, con un forte impatto per l'edilizia pubblica. Il correttivo aggiunge inoltre una specifica per gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche comportanti demolizione e ricostruzione; in questo caso i Cam sono tenuti in considerazione in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal ministero dell'Ambiente.

Procedure di affidamento
Incentivi alla sostenibilità sono presenti anche all'articolo 93 del Dlgs 50/2016 che tratta le garanzie per la partecipazione alle procedure di affidamento. È introdotta, quale norma di sostenibilità sociale, una «riduzione del 50 per cento della garanzia, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese», in coerenza con gli orientamenti espressi dalla Commissione europea nelle direttive 24 e 25 del 2014. Inoltre anche le certificazioni relative all'inventario di gas a effetto serra (Uni en iso 14064-1 o all'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto (Uni iso/ts 14067) consentiranno la riduzione delle garanzie fideiussorie, cumulabili con le altre casistiche previste; il correttivo chiarisce che, in caso di cumulo di riduzioni, le riduzioni successive devono essere calcolate sugli importi residuali, per evitare che le garanzie a tutela della stazione appaltante si riducano fino ad azzerarsi.
La tutela dell'ambiente, l'efficientamento e il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell'opera, introdotti nel correttivo tra gli obiettivi della progettazione negli appalti di lavori, sono di fondamentale importanza nell'implementazione di modelli di consumo sostenibili, nella logica di una conversione sociale e ecologia dell'economia.

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