Appalti

Mancata suddivisione in lotti legittima solo se motivata

di Stefano Usai

È' legittima la scelta di non suddividere l'appalto in lotti (articolo 51 del codice dei contratti) se la stazione appaltante motiva adeguatamente questa decisione con esigenze di tipo economico/organizzativo. Secondo il Tar Campania, Napoli, sezione V, sentenza n. 2607/2017, la «limitazione del confronto concorrenziale» determinata dalla mancata scelta della divisione in lotti trova comunque adeguato contemperamento dalla constatazione che “la più ampia partecipazione degli operatori economici dei vari settori di riferimento è comunque salvaguardata dalla possibilità utilizzare tutto lo strumentario proprio del diritto degli appalti (mediante Ati, avvalimento eccetera)».

La censura
Nel caso trattato, la ricorrente censurava la scelta della stazione appaltante di accorpare in un lotto unico tutte le eterogenee attività in cui si articolava l'appalto avente per oggetto «l'affidamento triennale del servizio di cure domiciliari a favore degli utenti dell'Azienda sanitaria locale Napoli 2 nord».
Secondo l'istante, l'appalto avrebbe dovuto essere suddiviso «in più lotti funzionali/prestazionali – tenuto conto sia del favor dell'ordinamento per quest'ultima soluzione, dettata dall'esigenza di assicurare la più ampia concorrenza e garantire la possibilità di partecipazione da parte delle piccole imprese, sia dell'autonomia funzionale ed organizzativa dello specifico servizio di nutrizione artificiale».
Inoltre, ulteriore doglianza era riferita alla mancanza di una congrua motivazione sul punto alla stregua invece, di quanto richiesto dall'articolo 51 del codice dei contratti.

La suddivisione in lotti
Il giudice rammenta che il principio della suddivisione in lotti, «pur risultando rafforzato nel testo dell'articolo 51» del codice dei contratti «al fine di favorire l'accesso delle piccole imprese alle gare pubbliche» in realtà non può dirsi «posto dalla norma in termini assoluti ed inderogabili, giacché la stessa disposizione fa salva la potestà discrezionale dell'Amministrazione di derogare motivatamente a tale regola generale (cfr., con riguardo al previgente art. 2, comma 1 bis, del d. lgs. n. 163 del 2006, Consiglio di Stato, sez. VI, 12 settembre 2014, n. 4669)».
La suddivisione in lotti, pertanto, costituisce espressione di una scelta tutto sommato discrezionale della stazione appaltante che non è «suscettibile di essere censurata in base a criteri di mera opportunità, tanto più nel caso in cui l'unitarietà sia imposta dall'oggetto dell'appalto e dalle modalità esecutive scaturenti dalle situazione materiale e giuridica dei luoghi entro cui operare (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 16 marzo 2016, n. 1081)».
Le doglianze non hanno persuaso il giudice in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le ragioni poste a base dell'accorpamento in un lotto unico di tutti i servizi attinenti all'assistenza domiciliare dei pazienti risultavano chiaramente esplicitate nel capitolato tecnico laddove si è precisato che la stazione appaltante «alla luce della delibera n. 41 del 14.02.2011 della GRC e del decreto del Commissario ad acta per il Piano di Rientro della Regione Campania n. 1 del 07.01.2013, intende(va) promuovere un sistema complessivo di cure domiciliari che» razionalizzasse «le risorse» risultando al contempo in grado «di rispondere in modo adeguato ai diversi bisogni assistenziali, assicurando la necessaria continuità».
Una motivazione quindi che prende in considerazione sia aspetti di tipo organizzativo, sia aspetti di tipo economico risultando «credibile» e coerente anche con quanto si prevede nel «considerando» n. 78 della direttiva 2014/24/Ue, «con particolare riferimento all'esigenza di coordinare le varie attività oggetto dell'appalto unitario, assicurandone la corretta esecuzione, e di realizzare i conseguenti risparmi di spesa (cfr. sul punto, con riguardo a fattispecie disciplinata, ratione temporis, dall'art. 51 del d.lgs. n. 50 del 2016, T.A.R. Toscana, sentenza n. 1755/2016)». Lo stesso «considerando», infatti, si occupa anche della possibile scelta della stazione appaltante di non procedere all'articolazione in lotti e, oltre a prevedere la necessità di una motivazione, si spinge anche ad individuare le possibili ragioni giustificative di una tale opzione. E tali ragioni possono consistere per esempio «nel fatto che l'amministrazione aggiudicatrice ritiene che tale suddivisione possa rischiare di limitare la concorrenza o di rendere l'esecuzione dell'appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico o troppo costosa, ovvero che l'esigenza di coordinare i diversi operatori economici per i lotti possa rischiare seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto».
La stazione appaltante, quindi, è libera di valorizzare l'interesse – che prevale sulla opzione legislativa della suddivisione in lotti - «di assicurare una più efficace e coordinata fruizione del complesso di attività in cui si articola l'appalto e di garantire la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica attraverso una gestione globale del servizio».

La sentenza del Tar Campania n. 2607/2017

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