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Regolamento edilizio, solo tre Regioni hanno rispettato la scadenza e recepito lo schema-tipo

Le Regioni non sembrano avere fretta di recepire il regolamento edilizio tipo. Per essere in regola con la tabella di marcia, stabilita dall’intesa raggiunta nella riunione della Conferenza unificata del 20 ottobre 2016, avrebbero dovuto farlo entro lo scorso 18 aprile. Quella scadenza è stata rispettata solo dalla Puglia e dalla Liguria; anche il Lazio ha approvato la delibera di recepimento (ma formalmente dopo quella data). In ogni caso la giunta regionale, già da novembre 2016, aveva approvato una delibera per avviare una consultazione con le Province e la Città metropolitana di Roma Capitale.

Liguria, Puglia e Lazio
Tutte e tre le Regioni hanno varato l’allegato con l’elenco delle norme statali alle quali attenersi nello svolgimento dell’attività edilizia, aggiungendo la lista delle rispettive delibere, regolamenti e leggi regionali. Una preoccupazione comune è stata di rendere il più agevole possibile l’attività dei Comuni per adeguare i loro regolamenti. Ad esempio, nel Lazio i 180 giorni concessi ai Comuni per rivedere i propri regolamenti non valgono per le aree terremotate: qui i sei mesi scatteranno solo quando verrà decretata la fine dell’emergenza. Le Province e la Città metropolitana di Roma potranno proporre modifiche e osservazioni alle proposte di regolamento adottate dai Comuni e sottoposte al loro vaglio; non è ben dettagliato, nella delibera, come i Comuni debbano comportarsi in caso di contenzioso.
La regioneLiguria è intervenuta sulla tabella contenente le definizioni dei 42 parametri edilizi, per orientare i Comuni nell’individuazione di quelle immediatamente applicabili (soppalco, sottotetto, pertinenza, balcone) e di quelle la cui applicazione è demandata all’adeguamento dei piani regolatori (quasi tutte quelle che riguardano la superficie e il volume).
Le competenze dei Comuni sono state specificate in Puglia con una legge regionale, dopo che la materia era già stata trattata con due delibere della giunta. Le amministrazioni comunali devono adeguare, con delibera del Consiglio, i loro regolamenti entro 150 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale (cioè dal19 maggio scorso).

Le conseguenze dell’inadempimento
Se, però, questo non avviene, la palla passa al responsabile della struttura comunale che si occupa di edilizia. Decisioni che hanno una forte componente politica, vengono demandate a un tecnico non eletto e le cui scelte non sono sottoposte al giudizio dei cittadini. Deve assumerle anche in fretta: la legge gli concede solo 30 giorni. Ma che succede se il tecnico non lo fa? Passati i 180 giorni complessivi (150+ 30 per il tecnico), senza vedere traccia del nuovo regolamento, scatta una clausola di automatica disapplicazione di tutte le disposizioni del regolamento edilizio vigente incompatibili con lo schema regionale.
Non è facile ipotizzare quali potranno essere gli effetti di questa tagliola. Il regolamento tipo è sostanzialmente un libro che di scritto ha solo l’indice e le 42 definizioni dei parametri edilizi; il resto delle pagine devono essere riempite dai singoli Comuni.
Escluse le definizioni, per le altre disposizioni sembra problematico individuare i punti di contrasto. In ogni caso, gli adeguamenti dei regolamenti vigenti non possono variare le previsioni quantitative previste dai piani regolatori vigenti. Le pratiche edilizie i cui procedimenti sono avviati prima dell’approvazione del nuovo regolamento seguono le vecchie regole.

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