Appalti

La mancata integrazione dell'offerta con le specifiche tecniche non causa inammissibilità alla gara

di Massimiliano Atelli

Con sentenza del 6 giugno 2017, n. 202, la Sezione I del Tar Friuli Venezia Giulia ha ribadito che l’offerta tecnica è presente esclusivamente quando il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa; quando invece il criterio è quello del prezzo più basso semplicemente non vi è offerta tecnica.
La scelta del criterio del prezzo più basso implica, inoltre, che l’oggetto della prestazione che deve essere resa dal contraente dell’Amministrazione sia già stato predeterminato a monte dalla stazione appaltante in sede di elaborazione della lex specialis di gara e che quel che differenzia un’offerta dall’altra sia solamente il corrispettivo per quella prestazione.
Conseguentemente, la mancata corrispondenza della prestazione dell’appaltatore alle specifiche tecniche della lex specialis di gara non determina una inammissibilità dell’offerta, perché l’offerta non ha ad oggetto la prestazione dell’appaltatore, ma solamente il suo corrispettivo. Sicché, detta non corrispondenza potrà rilevare in sede di esecuzione del contratto, ai fini dell’esatto adempimento del medesimo.
D’altro canto, l’anticipazione alla fase dell’aggiudicazione della verifica della qualità dei materiali da impiegare, in quanto non funzionale (per quanto sopra esposto) all’affidamento dell’appalto, finirebbe per risolversi in un’inutile duplicazione di attività amministrativa, posto che i medesimi controlli dovranno necessariamente essere svolti dalla stazione appaltante dopo la realizzazione dell’opera, ai fini della sua accettazione e del pagamento del corrispettivo convenuto.

Il caso
Nella specie, in una gara d’appalto indetta al maggior ribasso, un'impresa non aggiudicataria impugnava l'esito deducendo, quale unico motivo di ricorso, che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per non aver rispettato la previsione dell’Allegato A al disciplinare di gara che imponeva – a pena di esclusione - la presentazione in sede di gara delle certificazioni dei materiali offerti per la realizzazione della pavimentazione di un sito.

Argomenti, spunti e considerazioni
La decisione del Tar Friuli Venezia Giulia persuade.
In funzione dello specifico risultato di volta per volta perseguito, ciascuna Amministrazione è chiamata a scegliere fra il criterio di aggiudicazione dell’appalto in base all’offerta economicamente più vantaggiosa e quello, invece, del prezzo più basso. 
Quando si orienta per il secondo, semplicemente non vi è offerta tecnica, perché la prestazione richiesta è diffusamente offerta sul mercato da operatori mediamente di livello analogo, sicché il vero elemento differenziale fra un’offerta e l’altra può essere solamente il corrispettivo per quella prestazione.
È dunque del tutto coerente concludere nel senso che la mancata corrispondenza della prestazione dell’appaltatore alle specifiche tecniche della lex specialis di gara non comporta l’inammissibilità dell’offerta (salvo che, naturalmente, non si tratti dell'ipotesi estrema dell’aliud pro alio).
Non avendo l’offerta ad oggetto la prestazione dell’appaltatore, ma solamente il suo corrispettivo, le specifiche tecniche possono incidere solo a valle (con il limite anzidetto), ma non a monte. 

 

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