Appalti

Appalto revocato, la cessione di ramo d’azienda esclude il risarcimento per ingiusta informativa antimafia

«È inammissibile per difetto di legittimazione attiva, la domanda di risarcimento dei danni subiti per effetto dell'informativa antimafia e della conseguente revoca dell'aggiudicazione dell'appalto di lavori, successivamente annullati in sede giurisdizionale, ove – prima della revoca dell'aggiudicazione – sia intervenuta cessione del ramo d'azienda». Questo il principio espresso dal Tar Sardegna con la sentenza 14 giugno 2017 n. 403.

I giudici amministrativi hanno chiarito che la cessione dell'azienda comporta (ai sensi dell'articolo 2558, comma 1, del codice civile) il trasferimento al cessionario dei rapporti contrattuali relativi all'azienda e, soprattutto, di ogni credito verso terzi relativo all'azienda stessa, per effetto di quanto previsto dall'articolo 2559, comma 1, del codice civile , secondo cui «la cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese». Regime giuridico che opera anche in relazione ai crediti da fatto illecito, come chiarito dalla Corte di cassazione (sezione III, 31 luglio 2012, n. 13692) secondo cui «tra i crediti che, nel caso di cessione d'azienda, si trasferiscono automaticamente al cessionario rientrano anche quelli derivanti da fatti illeciti commessi in danno dell'impresa cedente, a nulla rilevando che gli stessi consistano nella lesione di interessi legittimi pretensivi od oppositivi per condotta illegittima della p.a.».

La sentenza del Tra Sardegna n. 403/2017

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©