Appalti

Niente contributo Anac sulle concessioni di servizi

di Stefano Usai

Le concessioni di servizi non soggiacciono all'obbligo del pagamento del contributo Anac sulla gara e, pertanto, l'appaltatore non può essere escluso per non avervi proceduto nel silenzio di indicazioni specifiche da parte della legge di gara.
In questo senso, il chiarimento che proviene dal Tar Veneto, Venezia, sezione I, sentenza 563/2017 che affranca – in relazione a quest'ambito – i contratti di concessione di servizi.

La decisione del giudice
Il ricorrente – in relazione a una procedura di affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulle pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per il periodo 1° aprile 2017 – 31 marzo 2023 – impugnava, tra gli altri, gli atti di aggiudicazione in quanto l'aggiudicataria avrebbe «dovuto essere esclusa dalla gara di cui si discute, per avere la stessa omesso di pagare il contributo previsto in favore dell'Autorità di Vigilanza (A.V.C.P., ora A.N.A.C.) dalla normativa surriferita».
Secondo il giudice, che si mostra di diverso avviso, l'articolo 1, comma 67, della legge 266/2005 – che dispone in tema di versamento del “contributo” sulla gara - non sarebbe applicabile alle concessioni di servizio, «poiché la disposizione in parola pone il versamento del (…) contributo come condizione di ammissibilità dell'offerta unicamente per gli appalti di opere pubbliche».
Non sussistendo alcun obbligo, si legge in sentenza, non emerge alcuna violazione di condizioni di ammissibilità alla gara soprattutto per mancanza di copertura normativa.
In sostanza, in difetto di espressa previsione di legge nessun obbligo in questo senso può «estendersi alle concessioni di servizi, perché una simile estensione risulterebbe incompatibile con il principio di tassatività delle cause di esclusione dalla gara (v. art. 83, comma 8, del d.lgs. n 50/2016 ed in passato art. 46, comma 1-bis, del d.lgs. n. 163/2006)».

La possibilità del soccorso istruttorio
È altresì vero, conclude il giudice, che in caso di mancato versamento del contributo di gara – qualora effettivamente dovuto - la stazione appaltante, in ogni caso, non può procedere con una esclusione del concorrente ma, caso mai, dovrebbe procedere con la fissazione di un termine per consentire di regolarizzare la propria posizione (così la Corte di giustizia Ue, 2 giugno 2016 n. 27) attraverso il soccorso istruttorio integrativo.
La pronuncia ha particolare rilievo in relazione – in particolare – alla concessione del servizio di tesoreria degli enti locali che, in quanto tali appunto, sono da ritenersi affrancati, nonostante posizioni espresse dalla pregressa Avcp, dall'obbligo di pagare la tassa sulla gara la cui quantificazione, tra l'altro, avrebbe dovuto prendere a riferimento il complesso delle operazioni potenziali del servizio (parere Avcp n. 102/2010).

La sentenza del Tar Veneto n. 563/2017

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