Appalti

Procedimento amministrativo, l’affidamento del privato è tutelabile solo se ragionevole

di Massimiliano Atelli

Con sentenza 8 giugno 2017, n. 713, la II Sezione del Tar Piemonte si è pronunciata sul quando possa dirsi che l’agire procedimentale dell’Amministrazione abbia effettivamente ingenerato un «legittimo affidamento» in capo alla parte privata.

L’approfondimento
Il principio dell’affidamento, che si qualifica nell’Ordinamento comunitario come principio comune alle tradizioni degli Stati membri, trova spazio anche nel diritto pubblico ed è un principio oggi accettato quello secondo cui il procedimento amministrativo possa anche essere valutato alla luce dell’affidamento che ingenera nei destinatari dell’azione amministrativa.
Tuttavia, mentre risulta più semplice configurare un affidamento là dove l’Amministrazione eventualmente muti le proprie scelte per ragioni di opportunità o superiore interesse pubblico - magari tenendo condotte astrattamente incoerenti, pur nell’ambito di più possibili scelte legittime – travolgendo, per così dire, eventuali posizioni consolidate dei privati, più complesso è configurare un affidamento tutelabile a fronte di attività amministrativa illegittima.
La casistica annovera l’apparenza legittima o la presenza di ulteriori condotte dell’Amministrazione che, al di là dell’attività illegittima, abbiano ingenerato nel privato un legittimo affidamento; ancora la stessa legge n. 241 del 1990 individua il decorso di un significativo lasso di tempo quale presupposto per ingenerare un ragionevole affidamento.
Diverso è quando l’attività amministrativa da cui la parte privata abbia tratto vantaggio sia, pacificamente, illegittima.

Il caso
Nella specie, dopo che per circa 10 anni l’Amministrazione comunale aveva elaborato svariate soluzioni progettuali di Piano regolatore (tutte rimaste però a livello di progetto) che prevedevano l’atterraggio dei diritti edificatori ingenerati dalle aree collinari in una zona urbana di trasformazione su cui insiste il terreno di proprietà dei ricorrenti, veniva alfine approvata una variante urbanistica. La variante, però, veniva successivamente annullata in autotutela dal Presidente della Giunta regionale (ritenuta legittima dal Giudice amministrativo). 
In considerazione di ciò, la parte ricorrente reclamava i danni derivanti dal fatto che l’area (all’esito dell’annullamento della variante) è tornata ad essere inedificabile, avendo il Comune dettato la disciplina urbanistico-edilizia dell’area per mezzo di provvedimenti poi accertati illegittimi (per ragioni procedurali).

Argomenti, spunti e considerazioni
La decisione del Tar Piemonte persuade.
Un conto è configurare un affidamento là dove l’Amministrazione muti le proprie scelte in modo legittimo (eventualmente frustrando le posizioni consolidate dei privati), ben altro è configurare un affidamento tutelabile a fronte di attività amministrativa illegittima.
Anche perché, come ben chiarisce il Tar Piemonte, ad essere tutelabile non è un affidamento qualsiasi, ma solo un affidamento che - per le circostanze di contesto in cui insorge - possa dirsi ragionevole.

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