Appalti

Solo il sindaco può revocare l’appalto di nettezza urbana e imporre la prosecuzione del servizio

di Daniela Dattola

Solo il sindaco - e non il dirigente comunale - può adottare l'ordinanza contingibile e urgente di risoluzione del contratto di appalto di nettezza urbana per gravi inadempimenti della società affidataria e contestualmente imporre alla stessa di proseguire il servizio sino alla sua sostituzione con un nuovo gestore, che sarà individuato con gara pubblica. Se invece l'ordinanza è adottata dal dirigente è illegittima per incompetenza, considerata la previsione tassativa effettuata dall'articolo 191 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sui soggetti competenti ad adottarla. Lo ha affermato con la sentenza n. 3141 del 12 giugno 2017 il Tribunale amministrativo regionale per la Campania – Napoli sezione II.

Il ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei rifiuti
L’articolo 191 comma 1 del Dlgs n. 152 del 2006 prevede che, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza (particolarmente quelle di protezione civile di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225). In ogni caso, se non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a sociali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alla disposizioni vigenti e nel rispetto delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Tali ordinanze hanno normalmente efficacia per non più di sei mesi, anche se, in virtù del comma 3 del decreto delegato di cui si discute, possono essere reiterate per un periodo non superiore a diciotto mesi.

La competenza del Sindaco
La prescrizione relativa all'individuazione soggettiva dell'organo competente nella persona del Sindaco è stringente e tassativa e non può in alcun modo essere “bypassata” da un regolamento comunale o da altro strumento amministrativo dell'Ente, quale, nella fattispecie in esame, la determinazione del Dirigente del settore Assetto del territorio e opere pubbliche, che dovrà essere inevitabilmente annullata per vizio di competenza, come deciso dal Collegio con la sentenza in rassegna.

La circolare del ministero dell'Ambiente
Con la circolare n. 5982/Rin del 22 aprile 2016 il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha fornito chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina delle ordinanze contingibili ed urgenti in materia ambientale, finalizzati all'individuazione di strumenti utili per il corretto esercizio del potere d'ordinanza. Spiccano quelli in virtù dei quali:
• le ordinanze di cui all'articolo 191 del Dlgs n. 152 del 2006 sono gli strumenti che il Legislatore individua come deputati a fronteggiare in prima battuta le emergenze ambientali, mentre quelle di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 possono intervenire solo in via residuale;
• le ordinanze contingibili ed urgenti di cui agli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Tuel), sempre spettanti alla competenza del Sindaco, non possono essere utilizzate per perseguire le finalità indicate dall'articolo 191 del Dlgs n. 152 del 2006, dal momento che hanno carattere generale, mentre la disciplina contenuta in detto articolo ha carattere speciale ed è perciò prevalente rispetto a quella del Tuel;
• le ordinanze della normativa speciale, poiché a carattere residuale, si caratterizzano per una capacità derogatoria limitata, visto che non possono derogare alle norme costituzionali, al diritto dell'Unione europea ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico;
• le ordinanze oggetto della sentenza non possono essere utilizzate per disporre in modo automatico, sistematico e reiterato la proroga degli affidamenti dei servizi pubblici derogando alla disciplina contenuta nel decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni.
Pertanto, l'Amministrazione, “una volta scaduto il contratto di affidamento del servizio pubblico, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara ad evidenza pubblica senza poter discrezionalmente ed arbitrariamente esercitare il potere derogatorio il quale risulterebbe illegittimo”.

Il caso
Una società, in proprio e quale capogruppo mandataria di un'Ati con un Consorzio, ha impugnato la determinazione dirigenziale con la quale il Comune aveva disposto la risoluzione del contratto in essere con la medesima avente ad oggetto lo svolgimento del servizio di igiene urbana, per grave inadempimento e grave irregolarità, disponendo tuttavia che, data la natura di servizio pubblico essenziale, lo stesso non potesse essere né sospeso né abbandonato. Di conseguenza, la ricorrente sarebbe stata tenuta a garantire il regolare svolgimento del servizio sino alla sostituzione con un nuovo gestore, da individuare con gara pubblica. I motivi di censura della ricorrente si incentrano su:
• illegittimità per vizio di incompetenza del provvedimento adottato, poiché la competenza spetterebbe al Sindaco e non al dirigente;
• illegittimità per il fatto di aver disposto la prosecuzione del servizio senza prefissare un termine certo e quindi in violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza di matrice comunitaria.

La sentenza
Il Collegio ha accolto il ricorso ed ha annullato il provvedimento impugnato, condividendo sostanzialmente le doglianze della ricorrente, respingendo la tesi del Comune per la quale non si sarebbe trattato di un ordine di prosecuzione del servizio, bensì della previsione del termine di decorrenza degli effetti risolutori previsti dalla determinazione impugnata. La sentenza ritiene invece che la tesi dell'Ente locale “contrasta con la chiara autonomia delle diverse statuizioni di cui si compone la parte dispositiva del provvedimento, nel quale non è dato rinvenire una manovra sugli effetti, quanto piuttosto l'imposizione di un obbligo (…) e che per validamente obbligare l'ex appaltatrice a continuare l'attività, anche contro la sua volontà, (…) sarebbe stato necessario un provvedimento contingibile ed urgente di competenza del Sindaco”.

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