Appalti

Gara Consip da rifare, il macrolotto per i servizi di consulenza viola la concorrenza

di Michele Nico

Per la Consip, come si suole dire, piove sul bagnato. Non bastava un'inchiesta giudiziaria per accertare reati penalmente perseguibili che vedono coinvolti l'amministratore delegato e dirigenti della società e un'indagine della Corte dei conti per irregolarità nel conferimento di incarichi professionali a legali esterni.
Ora il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza n. 3110/2017 annulla l'importante gara indetta dalla Centrale di committenza nel marzo 2016 per l'affidamento di una serie di servizi professionali a supporto dell'attività svolta (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 27 giugno 2017).
Non una gara qualsiasi, ma una articolata procedura competitiva per un importo globale di oltre 23 milioni di euro e per la durata di 36 mesi (con proroga per altri 12), volta ad assegnare servizi di consulenza strategica, organizzativa, legale e merceologica, funzionali alla mission di Consip Spa nel disimpegno del ruolo di assistenza e supporto negli acquisti delle pubbliche amministrazioni.

Le motivazioni di Palazzo Spada
Secondo Palazzo Spada la gara va annullata ed è tutta da rifare in quanto ha violato «i limiti di concorrenza e ragionevolezza», stante il fatto che i requisiti di fatturato previsti nel bando sono così restrittivi da ridurre la platea dei concorrenti a un «numero limitatissimo».
In altre parole, il pacchetto dei servizi messi in gara è stato strutturato in un «macrolotto di ben 23 milioni di euro», là dove i servizi andavano adeguatamente frazionati.
I magistrati non disconoscono il fatto che il servizio di advisory strategico e il servizio di supporto legale sono tra loro connessi e richiedono un'azione di coordinamento secondo le esigenze del caso da parte di Consip, nell'esercizio della propria attività istituzionale.
Si tratta però di «un coordinamento che, ragionevolmente, afferisce alla fase dell'esecuzione delle prestazioni (…) e non già a priori, al momento della scelta dei soggetti eterogenei da coordinare».
Non si è dunque in presenza di un unico servizio da istituire in blocco unitario ed esternalizzare, ma di due diversi servizi da coordinare a cura del committente, al momento dell'esecuzione delle prestazioni convenute.

Danno alla concorrenza
Per alcuni versi la sentenza in esame giunge inaspettata dopo che il Tar Lazio, Sezione II, con la decisione n. 9952/2016 aveva respinto il ricorso proposto da uno studio legale specializzato in diritto civile, amministrativo e dei pubblici contratti.
Il giudice di primo grado aveva sostenuto che le censure mosse dal ricorrente attenevano alla discrezionalità propria della stazione appaltante, il cui esercizio nel caso di specie appariva giustificato dal fatto di poter mantenere a proprio supporto un quadro articolato di attività professionali organizzate in forma imprenditoriale, al fine di agire armonicamente nei vari ambiti di intervento ove attualmente la Consip opera.
Il Consiglio di Stato mostra di non condividere tale assunto e rileva che, nelle circostanze date, la scelta di strutturare l'offerta di gara in un unico lotto cumulativo non è legittima, perché suscettibile di restringere irrazionalmente la partecipazione alla gare degli operatori del settore, in danno dei principi di concorrenza e favor partecipationis, di buon andamento dell'amministrazione, nonché dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità.
Non va messo in dubbio pertanto che una gara unica per affidare servizi collegati, ma eterogenei, viola le regole di evidenza pubblica ed è viziata per eccesso di potere.
Si osserva che la sentenza del Consiglio di Stato sopraggiunge in un momento difficile per Consip anche per la singolare concomitanza con l'intervento della Corte dei conti, Sezione del controllo sugli enti, che con la deliberazione n. 56/2017 del 23 giugno 2017 ha approvato le risultanze del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Consip Spa nell'esercizio 2015.

Gare di dimensione eccezionale
Con tale relazione i magistrati contabili criticano la «dimensione eccezionale» delle gare esperite da Consip che «rischia di per sé di generare condotte antigiuridiche, persino di rilevanza penale, a causa del pregiudizio che potrebbe subire un'impresa che dovesse mantenersi estranea a logiche spartitorie».
E come se ciò non bastasse, la Sezione controllo muove rilievi proprio nei confronti dell'acquisizione dei servizi specialistici di natura legale attuata dal giugno 2014 mediante un unico contratto quadro, affermando che «trattasi di costi che appaiono, prima facie, non coerenti con quanto desumibile dall'organigramma di Consip (…) da cui emerge, nell'esercizio di riferimento, la presenza di una “Direzione servizio legale e societario” i cui compiti appaiono in parte sovrapponibili perlomeno ad alcuni servizi tra quelli esternalizzati».

La sentenza del Consiglio di Stato n. 3110/2017

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