Appalti

Affidamenti in house, il termine per l’iscrizione all’Albo slitta al 30 ottobre

di Alberto Barbiero

Il termine per l'iscrizione all'albo delle amministrazioni che affidano servizi in house è prorogato al 30 ottobre, anche in previsione dell'adeguamento delle linee-guida in materia. Con un comunicato, il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione stabilisce il nuovo termine per l'avvio della presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco. A fronte delle novità introdotte dal Dlgs 100/2017 nel Testo unico delle società partecipate, infatti, l'Anac ha previsto un conseguente adeguamento delle linee-guida n. 7, sul quale è stato richiesto anche il parere del Consiglio di Stato.

L’obbligo
Le amministrazioni che intendono affidare un servizio in house sono tenute a iscriversi all'elenco in base a quanto stabilito dall'articolo 192 del Codice dei contratti pubblici. In questa prospettiva, gli enti affidanti devono adeguare gli statuti degli organismi partecipati affidatari, in modo tale da dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario e codificati dall'articolo 5 del Dlgs 50/2016:
• capitale interamente pubblico (con possibile partecipazione di soci privati, ma a condizione che non abbiano poteri di veto o di controllo);
• controllo analogo (anche in forma congiunta);
• attività prevalentemente svolta a favore degli enti affidanti.

Le verifiche sull’80%
Proprio su quest'ultimo punto deve essere posta particolare attenzione dalle amministrazioni che intendono affidare direttamente servizi i a società da esse partecipate. L’articolo 16, comma 3 del Dlgs 175/2016 prevede infatti che gli statuti delle società in house devono prevedere che oltre l'80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. Il processo di adeguamento statuti (che deve essere sviluppato entro il 31 luglio, secondo la nuova scadenza introdotta nel Testo unico dal correttivo) deve pertanto tener conto di questa importante previsione, che ora ha peraltro un elemento specificativo altrettanto rilevante nel comma 3-bis, introdotto dal Dlgs 100/2017. Questa disposizione, infatti, stabilisce che la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato dell'80% per l'attività prevalente, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Ne consegue un quadro nel quale le amministrazioni socie devono effettuare accurate verifiche sui bilanci delle società in house, per analizzare la coerenza del fatturato con tali previsioni e, qualora rilevino criticità, per intervenire con soluzioni correttive.

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