Appalti

Corte Ue , «sì» all'assegnazione di spazi aeroportuali senza gara pubblica perché non è un appalto

di Paola Rossi

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato la conformità della legge italiana che consente l’assegnazione - senza l’indizione di gare pubbliche di appalto - di spazi aeroportuali per i quali il concessionario paghi un canone a titolo di corrispettivo. La sentenza nella causa C-701/15 della Corte di giustizia dell’Unione europea, è stata emessa a seguito del rinvio pregiudiziale dei giudici amministrativi lombardi.

La causa italiana
Una società concessionaria di spazi aeroportuali per l'esercizio di handling fisico presso l'aeroporto di Milano Malpensa, aveva adito il Tar Lombardia per chiedere l'annullamento dell'avvenuta assegnazione a una società concorrente, da parte della Società Esercizi Aeroportuali Spa, di uno spazio aeroportuale adibito alla funzione di magazzino per l'esercizio di servizi di assistenza a terra delle merci. La ricorrente lamentava l'illegittimità dell’assegnazione perché fatta in assenza di una previa gara pubblica.
Il Tar Lombardia, per dirimere la vicenda tra le due società già operanti nell’aeroporto milanese, ha fatto rinvio pregiudiziale alla Corte Ue sospendendo la causa italiana in attesa del chiarimento di rilievo comunitario. Il quesito posto dal giudice nazionale domandava se la direttiva 2004/17, nell'assoggettare alla disciplina degli appalti pubblici comunitari le attività di sfruttamento di un'area, per la messa a disposizione di aeroporti ai vettori aerei, vietasse al Legislatore domestico di non prevedere una previa selezione pubblica per ogni ipotesi di assegnazione, anche temporanea, di spazi a ciò destinati.

Il chiarimento della Cgue
La Corte Ue rileva che la concessione di cui trattasi non è un appalto di servizi che soggiace alla direttiva 2004/17, che prevede «sempre» una gara. Infatti, dice la Cgue che la stessa direttiva non considera appalto una simile fattispecie, dove il concessionario non si obbliga a fornire all'amministrazione aggiudicatrice alcun servizio in cambio di un corrispettivo. Perciò la Corte Ue definisce il rapporto tra l'ente gestore dell'aeroporto e la società di assistenza a terra come un’ipotesi di concessione di servizi ai sensi della direttiva 96/67. Tramite l’aggiudicazione in questi casi si instaura tra concessionario e amministrazione un rapporto nel quale il vantaggio per il concessionario consiste esclusivamente nel poter esercitare un'attività, assumendo il rischio d'impresa anche se avvalendosi di un bene demaniale per l'uso del quale paga un canone. Perciò chiarisce la Cgue al Tar Lombardia in tal caso la vicenda non rientra nella disciplina indicata dal giudice amministrativo, cioè quella dettata dalla direttiva 2004/17 ( che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali). Per cui seppure invocata dal Tar per risolvere la controversia italiana in realtà - dice la Cgue - non essendo pertinente, non vieta il regime nazionale oggetto del rinvio pregiudiziale. La questione, quindi, secondo la Cgue è la conformità delle regole e prassi nazionali rispetto alla direttiva 96/67 (che regola l'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti comunitari). Tale direttiva impone alle amministrazioni che debbano attribuire spazi o installazioni aeroportuali di utilizzare criteri di selezione pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori, ma non impone di effettuare una procedura con una formale gara pubblica (come invece è per gli appalti, regolati, come detto, dalla direttiva 2004/17). La Corte Ue, come prassi, una volta individuata la normativa Ue rilevante demanda poi al giudice nazionale, che ha rinviato la causa, di verificare se nel caso concreto siano rispettati i principi comunitari indicati.

Le norme italiane rilevanti
Quindi le norme che rilevano in un simile caso sono quelle che hanno trasposto nel nostro ordinamento la direttiva 96/67, cioè il Dlgs 18/1999, che sancisce il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra per tutti i prestatori negli aeroporti con determinati livelli minimi di traffico merci e di persone. Ed è previsto che sia bandita una gara d'appalto aperta a tutti i prestatori interessati, unicamente per quelle categorie di servizi di assistenza a terra il cui accesso sia sottoposto a limitazioni o a provvedimenti di deroga. Lo stesso Enac può per ragioni di sicurezza apporre limitazioni all’accesso per determinati servizi.

La sentenza della Cgue nella causa C-701/15

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