Appalti

Appalti, aggiudicazione definitiva solo con provvedimento espresso

di Stefano Usai

Il verbale di aggiudicazione della commissione «non ha la forza di concludere la procedura di gara, perché deve essere seguito dall'approvazione (…) da parte della stazione appaltante e dal provvedimento finale con cui l'amministrazione competente, (…), aggiudica definitivamente la gara al soggetto ritenuto tecnicamente migliore». In questo senso si esprime il Tar Campania, Salerno, sezione I, n. 1153/2017 che ha precisato come il silenzio serbato e la mancata approvazione del verbale di aggiudicazione, nel termine di 30 giorni, dall'invio al Responsabile unico del procedimento (Rup), «non integra il perfezionamento dell'aggiudicazione definitiva, la quale richiede una manifestazione di volontà espressa della Pa» ma, determina semplicemente l'approvazione di una aggiudicazione provvisoria non idonea a produrre effetti “stabili”.

La proposta di aggiudicazione
Nel caso di specie, trattato dal giudice campano, veniva in considerazione l'impugnazione della proposta di aggiudicazione dichiarata inammissibile in quanto atto endo-procedimentale e circostanza espressamente esclusa dall'articolo 120, comma 2-bis del codice dei contratti.
La sentenza ribadisce che la proposta di aggiudicazione non è impegnativa nei confronti dell'amministrazione appaltante che è «tenuta a svolgere una ulteriore valutazione di opportunità dell'offerta indicata nel verbale» della commissione di gara.
Pertanto, l'aggiudicazione definitiva presuppone un'attività di verifica in ordine alla regolarità della procedura e all'opportunità e convenienza, nel quadro dell'interesse pubblico, della scelta operata dalla commissione di gara, di competenza del Responsabile unico del procedimento e, ove l'esito di tale ponderazione risulti negativo, «l'amministrazione può procedere all'annullamento della gara» o più correttamente determinarsi a non aggiudicare la competizione.
Ad analoghe conclusioni, del resto, si giungeva già con il pregresso codice degli appalti.

Il silenzio serbato sul verbale
Ulteriore questione posta al giudice ha riguardato gli effetti che si producono, sul “verbale” di aggiudicazione predisposto dalla commissione di gara, nel caso di silenzio protratto – dall'organo competente alla sua approvazione (dirigente/il responsabile del servizio) - per oltre 30 giorni (tempo a disposizione per disporre l'approvazione, formulare eventuali richieste di chiarimento o esprimere il diniego).
Secondo il giudice, l'inutile decorso del termine, e quindi la formazione del silenzio assenso sull'approvazione del verbale di aggiudicazione, non determina affatto il consolidamento dell'atto in aggiudicazione definitiva.
Il decorso del termine, in realtà, ha il solo effetto di ritenere approvata, o meglio formulata, la proposta di aggiudicazione ma la stazione appaltante comunque «conserva il potere discrezionale di procedere o meno all'aggiudicazione definitiva». E questo provvedimento espresso deve essere, eventualmente, oggetto di una autonoma impugnazione.
Secondo il giudice, quanto espresso risulterebbe confermato anche dalle disposizioni del codice (articolo 33, comma 1) che impongono l'approvazione della proposta di aggiudicazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'organo competente.
A ben vedere, nel caso di specie, il silenzio è stato serbato sul verbale di aggiudicazione che di per se solo non vale a integrare un'autentica proposta di aggiudicazione che esige, a cura del Responsabile unico del procedimento, la verifica della procedura ed eventuali valutazioni sulla convenienza con successiva presentazione al dirigente/responsabile del servizio dell'autentica proposta di aggiudicazione (che porta, se approvata, all'aggiudicazione definitiva non efficace perché condizionata dalla verifica sul possesso dei requisiti dell'aggiudicatario).

La sentenza del Tar Campania n. 1153/2017

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©