Appalti

Il Tar rimette in gioco Manutencoop per sanità e caserme

Con due ordinanze gemelle il Tar Lazio rimette in corsa Manutencoop per i maxi appalti «Sanità» e «Caserme». Il tribunale amministrativo della capitale (Sezione seconda, ordinanze 3574/17 e 3575/17 depositate il 13 luglio) ha infatti accolto il ricorso dei legali della società per la sospensione dei due provvedimenti di esclusione dalle gare adottati da Consipun mese fa. Riconosciuto il fumus delle ragioni della coop, che aveva presentato i ricorsi cautelari, il Tar ha ora rimesso la questione all’udienza di merito, fissata per il 25 ottobre prossimo.

La vicenda
L’esclusione di Manutencoop Facility Management spa - uno dei giganti delle commesse pubbliche - era maturata a seguito dell’istruttoria dell’Autorità garante del mercato e della concorrenza, che aveva ravvisato una serie di intese anticoncorrenziali - in sostanza la spartizione geografica delle gare con i principali concorrenti - tra i principali player. Dall’esito degli accertamenti dell’Antitrust , e relative sanzioni, Consip il 16 giugno scorso aveva preso le mosse per escludere Mfm spa dalle due gigantesche commesse. Secondo la centrale acquisti, l’illecito rilevato dall’Agcm - cioè l’intesa restrittiva all’accesso dei concorrenti - può essere qualificato come un «errore grave nell’esercizio dell’attività professionale» (articolo 38.1 f) del codice degli appalti del 2006) tale da incidere sui «requisiti di ordine generale» per la partecipazione agli appalti.

La decisione
Conclusione, questa, avallata anche dal Tar, che però ha rilevato un paio di errori - o almeno ritenuti tali in fase cautelare - da parte di Consip. Il primo riguarda la proporzionalità tra illecito contestato e sanzione applicata -principio richiamato sia dalla Corte Ue 171/2016, sia dal Consiglio di Stato 1/2017- , mentre il secondo “fallo” della centrale acquisti riguarderebbe la mancata considerazione delle misure di self cleaning nel frattempo adottate dalla «impresa incorsa nell’infortunio professionale».
In sostanza, argomenta il Tar, nella fattispecie «Consip non ha effettuato alcuna valutazione in concreto in ordine alle caratteristiche dell’illecito concorrenziale sanzionato dall’Agcm, con particolare riguardo alla rimodulazione della sanzione inflitta e ai rimedi strutturali che la società afferma di avere, nel frattempo, adottato». La Seconda sezione sottolinea infine la «gravità del pregiudizio» dell’estromissione di Mfm «da una rilevante quota del mercato degli appalti pubblici».

L’ordinanza del Tar Lazio n. 3574/2017

L’ordinanza del Tar Lazio n. 3575/2017

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