Appalti

Legittima la partecipazione alla gara anche senza domanda formale

di Stefano Usai

La domanda di partecipazione all'appalto, pur essendo rilevante in quanto esplicita chiaramente la volontà del soggetto interessato, non può assurgere – in caso di carenza – ad autonoma causa di esclusione. In particolare la stazione appaltante non può estromettere l'interessato dalla gara se la “volontà” di competere possa tranquillamente evincersi dagli altri documenti allegati, in primo luogo dalle dichiarazioni presentate e declinate nel documento di gara unico europeo.
È questa, in sintesi la sostanziale apertura espressa dal Tar Puglia, Bari, sezione III, con la sentenza n. 815/2017 che ribadisce l'impossibilità di fondare motivi di esclusione su elementi meramente formali.

La vicenda
Il ricorrente lamentava il fatto che l'aggiudicataria non avesse presentato – nell'ambito della documentazione prodotta – la domanda di partecipazione alla gara e, ritenendola elemento indefettibile anche sulla base di quanto precisato nel disciplinare di gara, ne pretendeva l'esclusione.
Di diverso avviso si dimostra il giudice adito. Secondo il collegio pur vero che «la domanda di partecipazione» costituisce «elemento indefettibile per l'ammissione alla gara» ma la sua omissione «non può non comportare l'esclusione della ditta concorrente».
È sufficiente infatti che venga constatata la presenza nell'ambito della documentazione prodotta anche di un singolo documento – come accaduto nel caso di specie – da cui si possa desumere la volontà di partecipazione riferibile all'impresa per legittimarne l'ingresso nel procedimento «senza necessità di imporre la inutile duplicazione di documenti dal contenuto sostanzialmente analogo».
Alla richiesta contenuta nella legge speciale di gara – di presentare specifica domanda di partecipazione – si poteva ritenere, come correttamente fatto dalla stazione appaltante, che il concorrente avesse adempiuto attraverso l'utilizzo del documento di gara unico europeo.

L'approccio sostanziale
Dall'intera documentazione prodotta, in effetti, la stazione appaltante poteva tranquillamente desumere a quale procedura di gara il concorrente intendesse partecipare.
In sentenza si rammenta anche la posizione, sul tema, già espressa dal Consiglio di Stato, sezione IV, n. 744/2014 con cui si è puntualizzato che «nel caso in cui la domanda di partecipazione si presenti solo come semplice “domanda”, (…) la volontà di voler partecipare alla gara e la riferibilità all'impresa partecipante di quanto effettivamente presentato, ben possono essere desunti dal complesso della documentazione presentata, nella misura in cui da quest'ultima possa ricavarsi in modo certo sia la volontà di voler partecipare sia la effettiva identità del partecipante».
In ipotesi simili non è corretto, prosegue il giudice adito, dare prevalenza al rilievo meramente formale della mancata presentazione della domanda (e il bando che stabilisca, in caso di carenza, l'esclusione deve ritenersi illegittimo).
Se si optasse per altre conclusioni, continua la sentenza, si finirebbe per «attribuire irragionevolmente rilevanza all'aspetto formale in luogo della sostanza» limitando, inoltre, in maniera inaccettabile il principio della massima partecipazione alle gare.

La sentenza del Tar Puglia n. 815/2017

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