Appalti

Appalti, criterio del prezzo più basso anche nelle procedure semplificate per le gare sottosoglia

di Alberto Barbiero

Le stazioni appaltanti possono utilizzare il criterio del prezzo più basso anche nelle procedure semplificate per gli affidamenti nella fascia di valore inferiore a 1.000.000 di euro.

L’interpretazione ministeriale
L'Autorità nazionale anticorruzione, con il parere SG-UPAG 0084346 del 26 giugno (reso noto nei giorni scorsi) ha validato l'interpretazione resa dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sulla possibilità di utilizzo del minor prezzo nelle gare a invito indette in base all'articolo 36, comma 2, lettere b) e c) del codice dei contratti pubblici, a seguito della riformulazione del comma 4, lettera a) dell'articolo 95 a opera del decreto correttivo. Tale disposizione, infatti, ha ampliato il valore di riferimento per l'utilizzo del criterio di valutazione del valore della sola componente economica a 2.000.000 di euro, condizionando l'applicazione alle procedure ordinarie e determinando di conseguenza, in sede di prima analisi della nuova norma, la possibilità di esperire le procedure semplificate previste dall'articolo 36 del Dlgs 50/2016 solo con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
L'Anac fa rilevare infatti come l'inciso iniziale della lettera a) del comma 4 dell'articolo 95 del codice nella nuova formulazione, che fa salvo il ricorso alle procedure ordinarie per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro (richiamando la lettera d) del comma 2 dell'articolo 36) abbia ingenerato il dubbio circa la possibilità del ricorso al criterio del minor prezzo nella procedura negoziata da 40.000 a 150.000 euro e da questo valore fino a 1 milione di euro, prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b) e c), prospettando che tale facoltà potesse, per contro, essere subordinata al ricorso alle procedure ordinarie
La nota interpretativa del ministero ha circoscritto l'impatto della modifica apportata dal Dlgs 56/2017 all'innalzamento della soglia per l'utilizzo del criterio del minor prezzo, escludendo qualsiasi ricaduta sulle procedure di scelta del contraente che rimangono, per il sottosoglia, quelle previste dall'articolo 36.

La conferma dell’Anac
L'Anac conferma tale interpretazione, affermando che quindi deve ritenersi possibile l'utilizzo del criterio del minor prezzo anche nelle procedure negoziate fino a 1 milione di euro, regolate dall'articolo 36, comma 2, lettere b) e c) del codice dei contratti pubblici.
Tale interpretazione risulta avvalorata anche dalle modifiche apportate dal Dlgs 56/2017 al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 36, dove il riferimento all'effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale non può che essere riferito alle procedure negoziate previste dal medesimo articolo 36 per gli affidamenti di importo sino a 1.000.000 di euro.
Le stazioni appaltanti, pertanto, possono utilizzare il criterio del prezzo più basso nelle gare gestite con le procedure semplificate previste dall'articolo 36 sino al limite di 1.000.000 di euro, mentre nella fascia tra questo valore e 2.000.000 di euro il particolare criterio può essere applicato solo nell'ambito di procedure ordinarie, quindi sviluppate come procedure aperte o ristrette.

Il parere dell’Anac

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