Appalti

Piccoli interventi edilizi, il rilievo della Soprintendenza non basta a motivare il «no» del Comune

Non è legittimo il comportamento del Comune che, limitandosi a recepire i rilievi critici mossi dalla Soprintendenza, nega a un condominio il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata per l'installazione di alcune pedane in legno in una ridotta area demaniale marittima di cui i condòmini sono concessionari. Lo ha affermato il Tar Toscana nella sentenza n. 1003/2017.

Il caso
La vicenda iniziava quando un condominio, situato in una nota località turistica balneare, chiede al Comune il permesso per installare tre pedane in legno in un'area demaniale marittima (in zona gravata da vincolo paesaggistico) che aveva in concessione. Trattandosi di un intervento di lieve entità i condòmini per ottenere l'autorizzazione paesaggistica ricorrevano alla procedura semplificata.
La commissione comunale per il paesaggio rilasciava parere favorevole, mentre al contrario la Soprintendenza riteneva che le pedane condominiali potessero mettere in pericolo il paesaggio; di conseguenza il Comune, preso atto della valutazione negativa, senza motivazione, negava la richiesta autorizzazione paesaggistica.

La decisione
Il Tar Toscana, però, a cui i condòmini si sono rivolti, ha ritenuto questa decisione criticabile per diverse ragioni. In primo luogo i giudici amministrativi hanno notato come delle semplici pedane, per caratteristiche costruttive, modalità di installazione (senza scavi o ancoraggi fissi) e temporaneità della collocazione (limitata al solo periodo estivo), non possano arrivare a compromettere il «bene paesaggistico».
Del resto, secondo gli stessi giudici amministrativi, non è parso giusto negare il permesso ai condòmini per un intervento di modesta entità quando in precedenza l'autorità comunale (nella stessa area vincolata) aveva consentito la realizzazione di case per vacanze, strutture turistiche, stabilimenti balneari di considerevole impatto paesaggistico. La decisione dell'autorità comunale, quindi, è apparsa illogica e arbitraria perché ha vietato ai condòmini (disponibili a valutare soluzioni alternative) una quasi trascurabile e temporanea modifica del territorio, permettendo ad altri significative (e permanenti) alterazioni del paesaggio.
In ogni caso il provvedimento comunale avrebbe dovuto spiegare i motivi del rifiuto della richiesta dei condomini. Infatti, in presenza di un'area sottoposta a un vincolo paesaggistico, il parere della soprintendenza si configura come un presupposto di validità dell'autorizzazione paesaggistica. Ma per gli interventi di lieve entità si può ricorrere a una procedura semplificata nell'ambito della quale il parere del soprintendente è obbligatorio ma non vincolante.

La sentenza del Tar Toscana n. 1003/2017

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©