Appalti

Sulla verifica dell'anomalia dell’offerta decide solo il responsabile unico

di Stefano Usai

Il responsabile unico del procedimento ha la competenza sulla verifica della potenziale anomalia e dispone del potere di articolare il procedimento come ritiene, tecnicamente, opportuno. È questa la sintesi della sentenza del Tar Puglia, Lecce, sezione II, n. 1435/2017 che ha ritenuto legittimo il comportamento del responsabile unico il quale, in un primo momento, ha deciso di avvalersi, nella verifica della anomalia, della commissione di gara per poi procedere direttamente con l'esame dei chiarimenti forniti dalle imprese.

La questione
Nel caso di specie, la ricorrente – in relazione a un appalto per l'affidamento in global service con gestione full risk della manutenzione delle apparecchiature sanitarie dell'azienda sanitaria di Brindisi – lamentava la circostanza che la verifica dell'anomalia fosse stata svolta dal responsabile del procedimento che, in un primo momento, decideva di avvalersi della commissione di gara per poi condurre la procedura – per l'esame delle giustificazioni fornite dalle imprese – in modo autonomo senza riconvocare l'organo collegiale.
Secondo il ricorrente, il difetto di legittimità insisteva nella violazione delle linee guida dell'Anac n. 3/2016 che, a suo dire, attribuirebbero tale compito di verifica alla commissione e non al responsabile unico.

La decisione
Il giudice non ritiene persuasive le doglianze evidenziando che le linee guida citate non potevano applicarsi all'appalto in causa in quanto avviato prima dell'entrata in vigore del documento dell'Anac (il bando risultava pubblicato il 20 settembre 2016 mentre le linee guida sono entrate in vigore il 22 novembre) pertanto la normativa applicabile era quella contenuta nel Dpr 207/2010 e, precisamente, nell'articolo 121.
Sull'articolo in parola, oggi abrogato, la giurisprudenza ha chiarito che «nelle gare pubbliche da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è legittima la verifica di anomalia dell'offerta eseguita, anziché dalla commissione aggiudicatrice, direttamente dal responsabile unico del procedimento avvalendosi degli uffici e organismi tecnici della stazione appaltante; infatti, anche nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 121, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, era attribuita al responsabile del procedimento facoltà di scegliere, a seconda delle specifiche esigenze di approfondimento richieste dalla verifica, se procedere personalmente ovvero affidare le relative valutazioni alla commissione aggiudicatrice (Cons. St. sez. V, 6 maggio 2015, n. 2274)».
In base a quanto, secondo considerazioni che valgono pienamente anche per il nuovo codice dei contratti – e risultano coerenti con quanto stabilito nelle linee guida Anac n. 3/2016 - il Responsabile del procedimento deve essere considerato come «unico organo chiamato a pronunciarsi sulla verifica di anomalia dell'offerta».
Da tale prerogativa, discende, si legge in sentenza, il potere di «decidere, come nel caso in esame, di farsi supportare dalla commissione nel momento dell'analisi delle giustificazioni, al fine di individuare su quali aspetti era opportuno approfondire l'esame dell'offerta, per poi procedere in maniera autonoma all'analisi delle ulteriori giustificazioni». Tale interpretazione, come si diceva, è perfettamente coerente anche con il ruolo che le recenti linee guida Anac (n. 3/2016) hanno inteso attribuire al responsabile unico del procedimento il quale, nelle verifica dell'anomalia, può avvalersi della commissione di gara, degli uffici della stazione appaltante o di una commissione nominata ad hoc ed eventualmente, se venisse certificata la necessità, anche di un esperto.

La sentenza del Tar Puglia n. 1435/2017

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