Appalti

Abusi edilizi, per i Comuni demolizioni vincolate anche dopo 40 anni

di Mauro Calabrese

La repressione da parte dei Comuni degli abusi edilizi accertati è attività vincolata e non attività amministrativa discrezionale, che non richiede una specifica e approfondita motivazione dell’interesse pubblico alla demolizione, che è sempre attuale, potendo la sanzione demolitoria intervenire anche oltre 40 anni dalla realizzazione dell’abuso, non potendo il cittadino contare sull’impunità garantita dal ritardo da parte dei Sindaci.

La decisione
Il Consiglio di Stato, sezione VI, con la sentenza 6 settembre 2017, n. 4243, ha ritenuto legittima e doverosa l’ordinanza emessa dal Comune di Roma di demolizione di opere edilizie abusive, anche a fronte di un abuso non sanato vecchio di oltre 40 anni, perché l’attività sanzionatoria e la sanzione demolitoria sono attività doverose e non soggette a prescrizione, non rilevando l’affidamento del cittadino sulla colpevole inerzia dell’amministrazione a fonte dell’accertata abusività delle opere.

Abusi ante 1967
Il cittadino ricorrente fondava la propria difesa rilevando come, risalendo l’abuso contestato a un periodo addirittura antecedente all’entrata in vigore della Legge n. 765/1967, cd «Legge Ponte», e peraltro accatastato nei primi anni Ottanta, lo stesso non potesse rientrare nella disciplina del condono edilizio della Legge 47/1985 ai fini della concessione in sanatoria, restando escluse le opere iniziate prima del 2 settembre 1967, per le quali sarebbe sufficiente una semplice dichiarazione degli interessati in tal senso.
Su tale presupposto, anche in sede di appello dinanzi al Consiglio di Stato, il cittadino sanzionato ha contestato la decadenza o prescrizione del potere sanzionatorio edilizio del Comune di Roma, non potendo l’amministrazione legittimamente ordinare la demolizione dell’abuso a fronte dell’affidamento ingenerato nel privato da oltre 40 anni di inerzia e del consolidamento della sua posizione.

Certezza dell’abuso
Nel respingere il primo motivo di ricorso, i Giudici di Palazzo Spada, accertata la natura abusiva delle opere realizzate in assenza di permesso, rilevano come la normativa sul condono edilizio del 1985, lungi dall’escludere dalla necessità di sanatoria le opere antecedenti alla «Legge Ponte», prescrive in ogni caso per le opere ultimate prima del 1 settembre 1967 il rilascio della licenza di costruzione prevista dalla legge o dai regolamenti edilizi comunali, beneficiando i proprietari della concessione in sanatoria dietro pagamento di una somma a titolo di oblazione.

Sanzione vincolata
In secondo luogo, il Collegio ribadisce come l’attività repressiva e sanzionatoria degli abusi edilizi, compresa la sanzione demolitoria delle opere, rappresenta una attività amministrativa doverosa e vincolata, il cui unico presupposto è l’accertamento, di mero fatto, della difformità dell’intervento edilizio realizzato rispetto alle prescrizioni edilizie e urbanistiche vigenti, in alcun modo soggetta a discrezionalità tecnica e amministrativa, senza necessità di particolare motivazione.

Prescrizione e decadenza
Conclude, quindi, il Consiglio di Stato che, non rilevando alcun legittimo affidamento da parte del cittadino a fronte dell’inerzia dei sindaci, il lungo tempo trascorso tra la realizzazione dell’abuso e l’ingiunzione demolitoria, non comporta la necessità di una più approfondita motivazione e comparazione tra gli interessi pubblici coinvolti e la posizione sacrificata del cittadino che si oppone alla demolizione, neppure in termini di attualità dell’interesse pubblico, perché l’ordinanza demolitoria, in quanto provvedimento repressivo vincolato, non è soggetto ad alcuna termine di prescrizione o decadenza, dovendo essere irrogato anche a distanza di decenni dalla realizzazione dell’abuso.

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