Appalti

Autorizzazione paesaggistica anche per fioriere e panchine in zone vincolate

di Giovanni F. Nicodemo

Il posizionamento, in modo fisso e permanente, di manufatti in area sottoposta a vincolo paesaggistico è necessariamente soggetto a richiesta di autorizzazione paesaggistica, comportando un’alterazione della situazione preesistente. Lo stabilisce il Tar Emilia Romagna, Bologna, con la sentenza 625/2017.

Il caso
La controversia giunta all'attenzione del giudice amministrativo riguarda la legittima apposizione, in zona interessata da vincolo paesaggistico, di due fioriere in metallo e di due panchine dello stesso materiale infisse al suolo in modo non temporaneo senza autorizzazione paesaggistica.

La decisione
L'ordine di demolizione dei manufatti in questione è stato confermato dal Tar Emilia Romagna che ha motivato la propria decisione in base a due argomenti: il vincolo paesaggistico della zona e l'inamovibilità dei manufatti.
Il Giudice amministrativo ha posto esclusiva attenzione alla possibilità che i manufatti potessero essere più o meno agevolmente rimossi ovvero alla qualificazione degli stessi come strutture amovibili e non anche alla qualificazione edilizia degli interventi.
Infatti ai fini della decisione non ha assunto alcuna rilevanza la consistenza dei manufatti, se cioè gli interventi in questione sono idonei o meno a determinare una trasformazione significativa del territorio.
Ebbene in quest'ottica il Giudice amministrativo ritiene il posizionamento in via fissa e permanente di quattro manufatti dianzi indicati, in area incontestatamente soggetta a vincolo paesaggistico, è necessariamente assoggettato a richiesta di autorizzazione paesaggistica, comportando comunque un’alterazione della situazione preesistente.

Conclusioni
Dalla decisione in rassegna ne deriva che la mera alterazione di una situazione preesistente in zona con vincolo paesaggistico è soggetta ad autorizzazione paesaggistica risultando indifferente la qualificazione urbanistica ed edilizia dell'intervento.

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