Appalti

Nomina della commissione di gara nel periodo transitorio secondo le «vecchie» regole

di Stefano Usai

Non c'è pace per le problematiche relative alla nomina delle commissioni di gara. Secondo la decisione del Tar Lazio, Roma sezione I-quater n. 10034/2017, le disposizioni contenute nel comma 4 dell'articolo 77 del codice dei contratti – in tema di incompatibilità – non troverebbero applicazione prima della predisposizione dell'albo dei commissari (articolo 78 del codice) con la conseguente, perdurante, vigenza dell'articolo 84 del vecchio codice (decreto legislativo 163/2206).

La questione
Nel caso di specie, il Tar del Lazio è stato chiamato a chiarire alcune questioni sollevate dal ricorrente in relazione all'appalto bandito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria) per l'aggiudicazione dei «servizi giornalistici informativi per gli organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato da affidare con procedura aperta suddivisa in lotti».
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di nomina della commissione evidenziando che il presidente – per precedenti incarichi - risultava aver preso parte alla redazione/predisposizione di atti della legge di gara.
In questo modo, sempre secondo il ricorrente, lo stesso presidente si trovava in una situazione di incompatibilità ai sensi del comma 4 dell'articolo 77 con conseguente illegittimità di ogni atto compiuto dall'organo collegiale.
È bene evidenziare che sulla incompatibilità del presidente della commissione che abbia compiuto atti relativi al contratto da affidare si è già espressa anche l'Anac con la deliberazione n. 27/2017. Proprio l'autorità anticorruzione – e la stessa giurisprudenza – ha affermato invece l'applicabilità della norma anche nel periodo transitorio ante vigenza dell'albo dei commissari.

La sentenza
Il giudice romano, invece, fornisce una lettura diversa ed estrema giungendo a sostenere che non essendo ancora stato istituito l’Albo nazionale dei Commissari di gara (articolo 78 del Dlgs 50/2016) trova applicazione la disciplina transitoria (articolo 216, comma 12, del nuovo codice dei contratti) secondo la quale «Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante».
Non risulterebbero applicabili, in questo caso in modo condivisibile, le linee guida n. 5 dell'Anac che definiscono i «criteri e le modalità per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici (di seguito Albo) da parte dei soggetti dotati di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto».
Alla luce di quanto, si legge in sentenza, le stazioni appaltanti sarebbero libere circa la nomina della commissione dovendo ritenersi «la perdurante applicabilità alla nomina delle commissioni giudicatrici» nel periodo transitorio.
In sostanza, «deve considerarsi tuttora operativa la prescrizione, contenuta nell’art. 84, comma 4, dell’abrogato D.Lgs. 163/2006, secondo cui soltanto i commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto nè possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta».
È bene annotare che in realtà anche la posizione della giurisprudenza sembra attestarsi su considerazioni diverse giungendo a sostenere – come l'Anac – la vigenza del comma 4 dell'articolo 77 e, di conseguenza, l'incompatibilità del presidente della commissione che abbia svolto dei compiti relativi anche alla predisposizione degli atti di gara (Tar Lazio, Latina, con la sentenza n. 325/2017).
È bene annotare che nella sentenza in commento, il giudice – in ogni caso – dopo le affermazioni predette arriva anche a rilevare che pur ammettendo la vigenza della incompatibilità del presidente della commissione di gara che abbia preso parte alla redazione/approvazione della legge di gara, nel caso di specie, non risultava alcun diretto coinvolgimento pratico con il contratto da affidare.

La sentenza del Tar Lazio n. 10034/2017

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