Appalti

Nella procedura negoziata legittimo l'utilizzo dell'elenco fornitori del Mepa

di Susy Simonetti e Stefania Sorrentino

Legittimo l'utilizzo, in una procedura negoziata, degli elenchi di operatori economici presenti sul Mepa, in luogo di una indagine di mercato con avviso pubblico o di un albo di fornitori appositamente costituito da una stazione appaltante. È questo il principio della sentenza Tar Puglia-Bari, Sezione Unite n. 1018/2017.

La vicenda
Con il ricorso è contestato il provvedimento con cui il ministero dell'Interno ha negato l'approvazione, propedeutica all'effettiva erogazione del finanziamento pubblico concesso, di un contratto di fornitura stipulato tra un ente locale e una società all'esito di una procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) Dlgs n. 50/2016.
La parte intimata sostiene che la disciplina codicistica consente solo di individuare le ditte da invitare tramite avviso pubblico oppure elenchi di operatori economici, formati dalla stessa stazione appaltante, escludendo ogni possibilità di considerare idonei gli operatori abilitati al Mepa.
Un'interpretazione fornita dall'analisi testuale della disciplina transitoria di cui all'articolo 216 (applicabile al tempo della fattispecie) del codice: il riferimento della norma «ai vigenti elenchi utilizzati dalle stazioni appaltanti» non legittima, per il Ministero, l'utilizzo di elenchi diversi.
Un assunto che non trova, per i giudici, un riscontro letterale nella norma invocata, che si configura più aperta e flessibile, non sottoposta a rigidi schemi e procedure, non rinvenendo una disciplina di dettaglio della procedura di selezione degli operatori economici.
L'articolo 216, comma 9, del codice, difatti dispone la selezione dai «vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazione appaltanti, se compatibili con il presente codice».

Gli elenchi
La legittimità degli elenchi “utilizzati” è data solo dalla loro conformità al codice e ai principi generali in materia di affidamento. Una tesi avvalorata anche dalle linee guida Anac n.4/2016 che al punto 4.1.1 lettera c) riconoscono espressamente alle amministrazioni la possibilità di «attingere dall'elenco dei fornitori propri o da quelli presenti nel Mepa (…)».
Gli elenchi di operatori economici abilitati sul Mepa sono in linea con i principi del codice perché elenchi aperti al mercato e fondati su criteri di selezione oggettivi.
La loro idoneità è data dalla configurazione del Mepa quale mercato aperto, in cui potenzialmente sono ammesse tutte le imprese che soddisfano i requisiti previsti dai bandi di abilitazione relativi alla categoria merceologica di interesse.

Le novità sul Mepa
L'assunto giurisprudenziale offre importanti risvolti pratici se correlato alla novità presente nella piattaforma Mepa, relativa all'attivazione della funzione di «sorteggio» dei fornitori.
Il sistema di e-procurement consente di scegliere autonomamente il numero delle imprese da estrarre, nell'ambito degli elenchi di operatori economici abilitanti al bando e, in ogni caso, di comporre la lista degli invitati attraverso l'introduzione di filtri, con una estrazione casuale, che considera il numero degli inviti ricevuti dalle imprese negli ultimi dodici mesi.
I fornitori estratti non potranno essere rimossi dalla lista degli invitati e gli esiti del sorteggio saranno registrati e conservati a garanzia di una loro eventuale opponibilità.
Grande opportunità quindi per le stazioni appaltanti in termini di risparmi di tempo sul processo di acquisizione di beni e servizi sotto soglia, di trasparenza, di rispetto del principio di non discriminazione e tracciabilità dell'intero processo di acquisto.

La sentenza del Tar Puglia n. 1018/2017

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©